Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 12/10/2022) 18-01-2023, n. 1439
Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 12/10/2022) 18-01-2023, n. 1439
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -
Dott. PAPA Patrizia - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17406-2021 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE VENTUNO APRILE 11, presso lo studio dell'avvocato NIKOLAUS WALTER MARIA SUCK, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARGHERITA FALQUI;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI CAGLIARI LANUSEI ORISTANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MORIN COSTANTINO 45, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GIACCHETTI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 art. 23, comma 8-bis, , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale ha chiesto la declaratoria di parziale inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il notaio A.A. ha proposto ricorso articolato in otto motivi avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari depositata l'11 maggio 2021, che ha respinto il reclamo contro il provvedimento della Commissione amministrativa regionale di disciplina sui notai (CO.RE.DI) per la regione Sardegna del 16 luglio 2020, con cui è stata comminata al ricorrente la sanzione della sospensione per sei mesi.
Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano resiste con controricorso.
Il ricorso è stato notificato anche al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari.
Il procedimento disciplinare, che ebbe origine da un'ispezione eseguita sull'attività notaio A.A., ha avuto ad oggetto le contestate violazioni dell'art. 2671 c.c., per la sistematica omessa registrazione e trascrizione degli atti nel più breve tempo possibile, dell'art. 147, lett. a) e dell'art. 147, lett. b), legge notarile, avuto riguardo alla violazione non occasionale dell'art. 42 lett. d) del Codice Deontologico, degli artt. 36 e 37 del Codice Deontologico, con riguardo al principio di personalità della prestazione, e dell'art. 24 del Codice Deontologico, per non avere il notaio prestato la dovuta collaborazione all'indagine ispettiva. In particolare, dall'ispezione era emerso che nel periodo dal 1 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 il notaio A.A. aveva registrato 395 atti su 725 oltre il ventesimo giorno e 31 oltre il trentunesimo giorno, mentre nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 aveva registrato 428 atti su 690 oltre il ventesimo giorno ed uno oltre il trentaseiesimo giorno. Era poi risultato che il notaio aveva stipulato un numero di atti elevato e si era recato in comuni distanti tra loro, così da non consentire le necessarie letture e spiegazioni alle parti.
La Corte d'appello di Cagliari ha ritenuto fondate sia la ripetuta violazione dell'art. 2671 c.c., in combinato con del D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 463 art. 3 bis (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione) (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. n. 18 gennaio 2000, n. 9) e con l'art. 4 (Termine per la richiesta di registrazione) del D.P.R. n. 18 agosto 2000, n. 308, sia la contestata lesione del principio di personalità della prestazione, ed ha anche considerato corretta la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1.Il primo motivo del ricorso del notaio A.A. deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 7, 8 del Protocollo n. 1 della CEDU e l'illegittimità costituzionale dell'art. 2671 c.c., in combinato con gli art. 147 lett. a) e lett. b) della legge notarile per contrasto con l'art. 25 Cost.
Il secondo motivo del ricorso del notaio A.A. deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 2671 c.c., in combinato con gli art. 147 lett. a) e lett. b) della legge notarile, per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione alla previsione di cui al del D.Lgs. n. 347 del 1990 art. 6 comma 2, come modificato del D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015 art. 27 comma 1. Il terzo motivo di ricorso deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. n 8 del 2000, nella parte in cui subordina all'esecuzione del pagamento dell'imposta di registro la trascrizione degli atti notarili, per contrasto con gli artt. 6 e 24 Cost.
Il quarto motivo di ricorso allega la violazione dell'art. 153 della L. n. 89 del 2013, per omesso rilievo dell'intempestività dell'azione disciplinare.
Il quinto motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell'art. 2671 c.c. in relazione con l'art. 3 bis D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dal D.Lgs. n. 18 gennaio 2000, n. 9, e con l'art. 4 del D.P.R. n. 18 agosto 2000, n. 308, ed ancora la falsa applicazione dell'art. 15 delle preleggi e dei principi che regolano la successione delle leggi nel tempo.
Il sesto motivo di ricorso deduce una omessa pronuncia con violazione dell'art. 112 c.p.c. Il settimo motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 244, 115, 116 e 209 c.p.c. in relazione al rigetto del motivo sub 2 di reclamo.
L'ottavo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell'art. 145 e la violazione dell'art. 144, comma 1, legge notarile, in relazione al rigetto del motivo sub 3 di reclamo.
3. Il controricorrente Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano ha in via pregiudiziale eccepito la improcedibilità del ricorso, perchè notificato a mezzo PEC in data 10 giugno 2021 e depositato il 5 luglio 2021, oltre il termine previsto dall'art. 369 c.p.c., chiedendo in subordine di dichiarare infondato il ricorso stesso.
3.1. L'eccezione di improcedibilità del ricorso risulta non fondata.
Il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare a carico a carico dei notai, disciplinato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 1 settembre 2011, n. 150, deve essere notificato al Consiglio dell'ordine notarile di appartenenza ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la medesima Corte di appello (Cass. Sez. 6 - 3, 25/05/2011, n. 11502).
L'ordinanza resa dalla Corte d'appello di Cagliari era stata notificata al notaio A.A. in data 12 maggio 2021 Il ricorso per cassazione è stato poi notificato in data 10 giugno 2021 a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 3-bis della L. n. 53 del 1994, sia al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, sia presso il domicilio digitale del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari.
La notifica a mezzo PEC del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico, da ritenersi perfezionata nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario (nella specie, per entrambe il 10 giugno 2021), comporta la decorrenza del termine di giorni venti ("dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto") stabilito, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 1, c.p.c., entro il quale il ricorrente deve procedere al deposito in cancelleria di copia del ricorso.
Tuttavia, il ricorso, a fronte di notificazione ultimata il 10 giugno 2021, risulta depositato a mezzo della posta, ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c., sicchè lo stesso deposito, in forza del comma 5 di tale norma, deve aversi per avvenuto alla data di spedizione del plico (30 giugno 2021), ed è perciò tempestivo rispetto al termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, comma 1, c.p.c. 4. I primi tre motivi, il quinto ed il sesto motivo del ricorso del notaio A.A. vanno esaminati congiuntamente, in quanto evidentemente connessi. Le censure assumono che l'illecito disciplinare contestato al notaio si fonda sull'assunto della reiterata violazione dell'adempimento di cui all'art. 2671 c.c. (e non dell'art. 6 del D.Lgs. n. 347 del 1990), benchè tale norma non indichi espressamente un termine e senza che mai il notaio avesse ricevuto al riguardo rilievi dall'Agenzia delle Entrate, ciò configurando un contrasto col principio di legalità sancito dalla CEDU e dalla Costituzione, nonchè col principio di eguaglianza, non essendo alcun altro pubblico ufficiale preposto alla trascrizione degli atti soggetto a detto termine. In particolare, la terza censura si sofferma sull'art. 3 bis del "D.Lgs. n. n 8 del 2000", in quanto tale norma, subordinando all'esecuzione del pagamento dell'imposta di registro la trascrizione degli atti notarili, sarebbe di ostacolo alla tempestività della medesima formalità, richiesta invece dall'art. 2671 c.c. Il quinto motivo, poi, deduce la implicita abrogazione dell'art. 2671 c.c. per effetto della disciplina sopravvenuta di cui all'art. 3 bis del d.1 gs. 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dal D.Lgs. n. 18 gennaio 2000, n. 9, ed all'art. 4 del D.P.R. n. 18 agosto 2000, n. 308, recante il regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari, in forza del quale la registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data dell'atto determinata ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. Il sesto motivo lamenta, infine, l'omessa pronuncia sulla questione posta dal quinto motivo.
4. I primi tre motivi, il quinto ed il sesto motivo di ricorso sono complessivamente infondati.
4.1. E' stato accertato in fatto dai giudici del merito e non è oggetto del devoluto sindacato di legittimità il dato che nel periodo dal 1 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 il notaio A.A. avesse registrato 395 atti su 725 oltre il ventesimo giorno e 31 oltre il trentunesimo giorno, e che nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 avesse registrato 428 atti su 690 oltre il ventesimo giorno ed uno oltre il trentaseiesimo giorno.
4.1. Deve allora richiamarsi in argomento la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non offrendo il ricorso elementi per mutare tale orientamento.
A proposito dell'art. 2671 c.c., si è evidenziato nei precedenti come il legislatore - stabilendo, nel comma 1, che il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita "nel più breve tempo possibile" - abbia certamente escluso la predeterminazione, per tale adempimento, di un termine unico, applicabile in tutti i casi, con la conseguenza che, dovendo il notaio usare, nell'assolvimento dell'obbligo suddetto, quella particolare sollecitudine imposta dall'importanza della formalità e dall'esigenza della più pronta tutela dell'interesse delle parti, indipendentemente da una esplicita richiesta delle stesse, spetta al giudice del merito di stabilire di volta in volta - tenendo conto della particolarità del caso concreto, della natura dell'atto e di ogni altra utile circostanza attinente sia ai tempi ed ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione della trascrizione sia alle evenienze non imputabili al notaio - se l'indugio frapposto dal professionista giustifichi l'affermazione della sua responsabilità verso il cliente, tenuto conto che detta responsabilità ha natura contrattuale e che il notaio è tenuto ad espletare l'incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato, secondo quanto dispone l'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez. 3, 12/05/1990, n. 4111; Cass. Sez. 3, 27/11/ 2012, n. 20995; Cass. Sez. 3, 21/06/2012, n. 10297).
La Corte d'appello di Cagliari, basandosi sulle risultanze del verbale ispettivo, ha affermato che la sistematica trascrizione degli atti eseguita dal notaio A.A. tra il ventesimo ed il trentesimo giorno dalla stipula, seppur nel rispetto del termine indicato del D.Lgs. n. 31 ottobre 1997, n. 347 art. 6, comma 1, ai fini dell'adempimento delle imposte ipotecaria e catastale, concretasse violazione dell'art. 147, lett. a), della legge notarile. Tale conclusione è conforme alla decisione che questa stessa Corte ha adottato su fattispecie analoghe. Così Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10872, secondo la quale l'art. 2671 c.c. impone comunque che il notaio proceda all'adempimento "il più presto possibile... senza andare oltre il tempo tecnico strettamente necessario", essendo lo scopo della norma "fin troppo ovvio: ridurre al minimo il rischio di fraudolente seconde alienazioni del venditore, che, ove anteriormente trascritte, pregiudicherebbero il primo legittimo acquisto. Il notaio ove, per eccesso di stipule e/o per una non adeguata organizzazione dello studio, violi non occasionalmente la prescrizione (secondo un giudizio discrezionale di merito) incorre nella ipotesi disciplinare. L'illecito in parola resta integrato per il solo fatto del non episodico od occasionale ritardo, senza che occorra accertare la verificazione di un danno per le parti stipulanti" (si vedano anche in senso analogo Cass. Sez. 2, 18/05/2022, n. 15930;
Cass. Sez. 2, 12/11/2018, n. 28905; Cass. Sez. 2, 17/11/2015, n. 23491).
Correttamente, perciò, la Corte di Cagliari ha ravvisato al riguardo la responsabilità disciplinare del notaio ex art. 147, comma 1, lett. a), della L. n. 89 del 1913, norma che configura come illecito a forma libera condotte che, seppur non tipizzate, siano comunque idonee a ledere la dignità e la reputazione del notaio, nonchè il decoro ed il prestigio della classe notarile, il cui contenuto è integrato dalle regole di etica professionale e la cui individuazione in concreto è, peraltro, rimessa agli organi di disciplina (Cass. Sez. 2, 28/08/2015, n. 17266; Cass. Sez. 3, 12/11/2013, n. 25408).
E' altrettanto costante l'interpretazione secondo cui, allorchè il notaio sia richiesto della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la sua opera non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a tutte quelle attività preparatorie e successive necessarie perchè sia assicurata la serietà e la certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai contraenti; sotto il profilo deontologico, è innegabile l'importanza che va poi assegnata alla tempestività di tali prestazioni accessorie.
Neppure rileva, sul piano della verifica della sussistenza dell'illecito disciplinare, ove si ravvisa la violazione di obblighi deontologici, l'obiezione che alcun cliente abbia in concreto subito danno dall'operato del notaio e che l'Agenzia dell'Entrate non abbia mai mosso rilievi.
Non sono fondate le questioni poste in particolare nel primo motivo di ricorso, dovendosi riaffermare quanto già sostenuto da questa Corte nelle sentenze n. 17202 del 2002, n. 4720 del 2012, n. 10872 del 2018: in tema di responsabilità disciplinare dei notai, l'art. 147, comma 1, lett. a), L. n. 89 del 1913 individua con chiarezza l'interesse meritevole di tutela (dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile) e la condotta sanzionata (comportamenti che compromettono tale interesse), il cui contenuto, sebbene non tipizzato, si ricava dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico. L'accertamento dei fatti non conformi alla dignità, alla reputazione, al decoro o al prestigio della classe notarile, come l'individuazione delle regole di deontologia professionale, la loro interpretazione e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti, attengono al merito del procedimento disciplinare e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici, ovvero a regole interne alla categoria, e non ad atti normativi. Nella materia disciplinare non trova, d'altro canto, applicazione il principio di legalità e di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, se non nei limiti in cui la sua lesione concretizzi, di riflesso, una violazione del diritto di difesa, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, quali, per la professione di notaio, quelli di cui all'art. 147, comma 1, lett. a), L. n. 89 del 1913, ai quali il professionista deve improntare la propria attività. La menzionata norma rispetta, dunque, gli artt. 3, 25 e 117 Cost. ed anche l'art. 7 CEDU, tenuto conto che il principio di tipicità attiene, nella sua assolutezza, alla sola sanzione penale e che essa, pur delineando un illecito disciplinare a forma libera, individua con chiarezza l'interesse tutelato e, conseguentemente, anche le condotte sanzionabili, venendo altresì integrata dal codice deontologico, il quale è rivolto ad una platea di soggetti perfettamente in grado, per qualificata professionalità, di coglierne perimetro e valenza ed è elaborato dalla loro stessa categoria professionale.
Sono ancora di disattendere le questioni di legittimità costituzionale che il ricorrente solleva con riguardo all'art. 2671 c.c., per come interpretato con riferimento ad ogni altro pubblico ufficiale preposto alla trascrizione, ed all'art. 3 bis del D.Lgs. D.Lgs. n. n 8 del 2000.
La questione inerente all'art. 2671 c.c. sconta un evidente erroneo presupposto interpretativo, in quanto la norma non vede affatto quali destinatari soltanto in notai, ma anche ogni altro pubblico ufficiale che abbia ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, per tutti prescrivendo l'obbligo di curare che questa venga eseguita "nel più breve tempo possibile", atteso che identico è l'interesse della certezza dei rapporti giuridici immobiliari e per le esigenze di tutela della fede pubblica, che sono preminenti rispetto ai benefici assicurati alle parti che ricorrono alla trascrizione. Il rilievo disciplinare che poi assume per il notaio la sistematica inosservanza dell'art. 2671 c.c. è dato dalla applicazione dell'art. 147, lett. a), della legge notarile.
Quanto all'art. 3 bis del D.Lgs. D.Lgs. n. n 8 del 2000, l'inesatto riferimento fatto dal ricorrente può intendersi traslato all'art. 3 bis del D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 463, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 18 gennaio 2000, n. 9, in tema di procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione ai fini della registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonchè alla voltura catastale. La questione di legittimità costituzionale inerente a tale norma è del tutto priva di rilevanza, non trattandosi di disposizione che trova applicazione ai fini della definizione del presente giudizio.
D'altro canto, il ricorrente sostiene che il notaio non può essere passibile di responsabilità disciplinare per il ritardato adempimento delle formalità di trascrizione, quando poi una legge subordina la trascrizione stessa al pagamento dell'imposta di registro. Tuttavia, se è vero che il notaio, che abbia rogato un atto di alienazione immobiliare, non è esonerato dal dovere di adempiere le formalità di registrazione e trascrizione dello stesso per la mancata anticipazione, da parte del cliente, delle relative spese, egli, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28 della legge notarile, "può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto (salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti)" (Cass. Sez. 3, 25/05/1981, n. 3433; Cass. Sez. 3, 27/11/2012, n. 20995). Ciò priva di rilievo anche il punto relativo all'effettivo ricevimento delle somme da parte del notaio allorchè effettuò le trascrizioni, di cui discute nelle memoria presentata dal ricorrente. Infine, non può attribuirsi alla disciplina sopravvenuta di cui al citato art. 3 bis del D.Lgs. n. 463 del 1997 ed all'art. 4 del D.P.R. n. 18 agosto 2000, n. 308 (secondo cui la registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data dell'atto determinata ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) l'effetto di abrogazione implicita dell'art. 2671 c.c. che ravvisa il ricorrente nel quinto motivo.
L'art. 15 delle disp. gen. prevede che l'abrogazione delle leggi non può avvenire che per effetto di leggi posteriori, o per espressa dichiarazione del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, ovvero perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
E' evidente, allora, come non sussista alcuna incompatibilità tra la sopravvenuta disciplina della richiesta di registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili formati o autenticati da pubblici ufficiali, le cui copie siano integralmente predisposte con strumenti informatici, disciplina che regolamenta soltanto il termine ultimo per l'adempimento dell'obbligo di natura tributaria, volto allo scopo di procurare entrate all'erario, e la norma di cui all'art. 2671 c.c., la quale sancisce a carico di notai ed altri pubblici ufficiali un distinto obbligo di natura privatistica verso le parti interessate di curare la formalità "nel più breve tempo possibile".
5. Il quarto motivo del ricorso del notaio A.A. denuncia, come visto, la violazione dell'art. 153 della L. n. 89 del 2013, per omesso rilievo dell'intempestività dell'azione disciplinare. Il procedimento disciplinare è stato promosso con richiesta del 16 aprile 2020, pur avendo ad oggetto comportamenti tenuti tra il 1 giugno 2018 e il 31 dicembre 2018.
5.1. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto introduce in questa sede una questione, di diritto e di fatto, di cui non vi è alcuna menzione nell'ordinanza impugnata, nè il ricorrente adempie all'onere, imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare "come" e "quando" tale questione fosse stata oggetto di discussione processuale tra le parti nel giudizio di merito.
Anche a voler disattendere l'orientamento secondo cui, in tema di responsabilità disciplinare dei notai, i termini della fase amministrativa del procedimento sono ordinatori, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà (per cui andrebbe escluso che l'art. 153, comma 2, della L. n. 89 del 1913, nello stabilire che l'organo dotato d'iniziativa debba procedere senza indugio, comporti la decadenza o l'estinzione dell'azione intempestiva: così, ad esempio, Cass. Sez. 2, 05/05/2016, n. 9041; Cass. Sez. 6 - 3, 20/07/2011, n. 15963), ed ove si intendesse procedere a verificare se il tempo all'uopo impiegato possa considerarsi adeguato in relazione all'esigenza di celerità richiesta (come più recentemente affermato da Cass. Sez. 2, 12/03/2021, n. 7051), sarebbe stato necessario allegare circostanze di fatto e procedere a nuovi accertamenti incompatibili col giudizio di cassazione.
Il ricorrente in memoria, replicando alla asserita tardività dell'allegazione, sostiene che il rilievo della intempestività dell'azione disciplinare deve essere compiuto anche d'ufficio dal giudice, stante ('indisponibilità degli interessi in contesa. Tuttavia, anche le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio non possono essere eccepite o rilevate per la prima volta nel procedimento di cassazione, qualora esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, poichè la stessa rilevabilità d'ufficio va coordinata con il principio della domanda, il quale non può essere fondato, in sede di legittimità, su un fatto mai dedotto in precedenza ed implicante un diverso tema di indagine e di decisione. Nella memoria si invocano ancora sia la sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2021, la quale ha avvertito la specifica esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, sia i precedenti di questa Corte in tema di rilevabilità d'ufficio nel giudizio di cassazione della prescrizione dell'azione disciplinare.
Tuttavia, il secondo argomento comparativo non può adattarsi alla questione in esame, giacchè la prescrizione della potestà disciplinare si compie per effetto del decorso del tempo dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, e dunque ben può non richiedere nuove indagini di fatto in cassazione. Viceversa, il primo tema addotto a modello di comparazione identicamente postula, come quello in esame, la individuazione di un termine non particolarmente distante dal momento dell'accertamento dell'illecito, sulla base di apprezzamenti di congruità che spettano, però, ai giudici del merito.
6. Il settimo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 244, 115, 116 e 209 c.p.c. in relazione al rigetto del motivo sub 2 di reclamo. Viene censurata la parte dell'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari che ha negato la rilevanza dei capitoli della prova testimoniale atta a dimostrare che veniva data lettura alle parti degli atti rogati, che la stipula era preceduta da un incontro preparatorio e dall'inoltro di una bozza agli interessati e che era prassi dello studio comportarsi secondo le modalità indicate. I giudici del merito hanno concluso che la comprovata stipula di più atti nello stesso giorno tra Cagliari, Iglesias, Carloforte, Quartu, Porto-scuso, Settimo San Pietro, a seconda dei casi, confermasse l'inadempimento da parte del notaio del dovere di indagare la volontà delle parti e di personalità della prestazione. La Corte di Cagliari ha poi osservato che i fatti oggetto della deduzione probatoria non erano riferibili univocamente agli atti in contestazione, intendendo dimostrare l'esistenza di una prassi dello studio notarile, e che le medesime circostanze potevano essere piuttosto provate mediante produzioni documentali, ovvero indicando quali persone da interrogare proprio le parti degli atti rogati. I giudici del merito hanno altresì reputato irrilevante l'istanza del notaio A.A. volta a procedere alla "ripetizione della lettura degli atti" mediante il deposito di un CD Rom contenente le relative registrazioni, non potendo la stessa lettura rivelare la comprensibilità e la condivisione da parte dei clienti.
Per il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe così operato una illegittima anticipazione nella valutazione delle prova testimoniale richiesta e un rifiuto di trarre dal documento informatico utili risultanze.
6.1. Anche il settimo motivo di ricorso è da rigettare.
Innanzitutto, è errata l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, sicchè il ricorrente ha trasgredito l'onere, imposto dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. di raffrontare il contenuto precettivo di tali norme con le affermazioni nella sentenza ordinanza impugnata (Cass. Sez. Unite, 28/10/2020, n. 23745).
Invero, la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.
La violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è invece idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).
La violazione dell'art. 244 c.p.c., a sua volta, viene in gioco per denunciare l'errata applicazione del precetto sul modo de de- duzione della prova per testimoni, ovvero l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti formulati in articoli separati.
L'art. 209 c.p.c., infine, riguarda la chiusura dell'assunzione della prova, avendo il giudice del merito il potere, nell'esercizio della sua funzione moderatrice specifica nel campo istruttorio, di valutare la convenienza di procedere all'esame di tutti o di parte dei mezzi ammessi e, quindi, la facoltà di sospendere gli esami e dichiarare chiusa la prova, quando dai risultati raggiunti ne ravvisi superflua l'ulteriore assunzione.
Viceversa, il ricorrente A.A., nel settimo motivo, censura il diniego della prova testimoniale, come richiesta nel motivo "sub 2 di reclamo", senza qui indicare chi fossero le persone da interrogare, nonchè "la mancata ammissione del CD Rom contenente la lettura degli atti".
Le circostanze oggetto delle prove testimoniali, che si lamentano non ammesse, concernerebbero le modalità di esecuzione dell'incarico "nelle date indicate nella tabella Allegato L", nonchè secondo la prassi in uso nello studio notarile. I capitoli di prova 1, 2 e 3 riportati in ricorso (pagina 38) erano, in particolare, diretti a dimostrare che, in relazione agli atti di cui alla "tabella Allegato L", il notaio aveva provveduto alla integrale lettura degli atti, aveva fatto precedere rispetto alla stipula un incontro preparatorio con le parti e reso disponibile una bozza. La Corte d'appello di Cagliari ha ravvisato la carenza di specifica idoneità dimostrativa delle circostanze su cui era stata avanzata la deduzione istruttoria, in quanto non si faceva riferimento "a circostanze di tempo, di luogo ovvero alle modalità" con le quali si sarebbe concretizzata la preventiva interlocuzione del notaio con i clienti, mentre la produzione documentale avrebbe solo confermato il dato della integrale lettura degli atti, di per sè non dirimente.
Nonostante l'improprio riferimento alle indicate norme di diritto asseritamente violate, stanti l'espresso rigetto delle deduzioni istruttorie e il negativo giudizio sulla pertinenza di un documento operati dai giudici del reclamo, può valutarsi se essi abbiano generato un vizio di motivazione sotto il profilo dell'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Il contenuto delle censure induce a premettere che il diritto alla prova spettante alle parti impone al giudice di ritenere sempre ammissibili, e quindi di assumere, tutte le prove rilevanti. In particolare, l'ammissibilità di una prova suppone la verifica della conformità del mezzo all'astratto modello normativo, mentre il giudizio di rilevanza postula l'accertamento dell'idoneità della prova stessa a favorire l'accoglimento, integrale o parziale, di domande o eccezioni. La valutazione circa la rilevanza o meno di una prova non può riguardare, quindi, la verosimiglianza dei fatti articolati, nè la probabilità di un esito positivo della prova stessa, ma certamente concerne la sua idoneità astratta a dimostrare la fondatezza della domanda, cioè la sua influenza ai fini della decisione.
Ciò premesso, le circostanze che il ricorrente indica come oggetto della prova denegata non rivelano alcuna sicura attitudine dimostrativa di fatti rilevanti ai fini del decidere. Si assume che il "richiamo all'allegato L" costituiva un "rinvio per relatio-nem" alla risultanze di tale documento, ma neppure in ricorso viene specificato quali fossero gli atti contemplati nell'"allegato L". L'art. 244 c.p.c., che impone un'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti da provare per testimoni, seppur non vada inteso in modo formalistico, deve essere pur sempre applicato in relazione all'oggetto della prova, cosicchè, qualora, come nella specie, la prova riguardi un comportamento o un'attività che si dipana in molteplici circostanze, occorre precisare il singolo comportamento o la singola attività, in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova attraverso la deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso, spettando peraltro al difensore e al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, una volta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali, l'eventuale individuazione dei dettagli utili a chiarire i fatti (art. 253 c.p.c.) (Cass. Sez. 1, 19/05/2006, n. 11844; Cass. Sez. L, 22/04/2002, n. 5842; Cass. Sez. 1, 14/04/1969, n. 1185). D'altro canto, ove una prova testimoniale avente ad oggetto specifici comportamenti o attività reiterati nel tempo non sia stata ammessa dal giudice del merito, il ricorrente che lamenti in cassazione la mancata ammissione ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare (ex multis, Cass. Sez. Unite, 22/12/2011, n. 28336).
E' vero che i capitoli di prova riportati in ricorso facevano rinvio agli atti stipulati nelle date indicate nel già più volte menzionato "allegato L", prodotto a corredo dell'atto di reclamo del notaio A.A. dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari.
Il Collegio ha allora comunque altresì proceduto all'esame diretto di atti e documenti sui quali si fonda la censura, ove si volesse considerare la stessa proposta in conformità alla prescrizione dettata dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., secondo l'insegnamento dettato da Cass. Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077.
L'atto di reclamo indicava come persone da interrogare i soli dottori B.B., C.C. e D.D.. La contestazione e la decisione della CO.RE.DI avevano fatto, tuttavia, riferimento a 75 atti stipulati nei giorni 5 ottobre, 16 ottobre, 17 ottobre, 23 ottobre, 24 ottobre, 13 dicembre e 28 dicembre dell'anno 2018. L'"allegato L" recava un elenco di tali atti, definendo data, ora e luogo di stipula, nonchè il tipo contrattuale. Nella giornata del 28 dicembre 2018, indicativamente, risultavano stipulati 28 atti, tra cui mutui bancari, vendite, verbali di assemblea o di riunione societarie.
Alla luce di tali premesse, l'indicazione recata dal settimo motivo di ricorso con riguardo agli atti di cui "allegato L" o comunque alle modalità normalmente praticate dallo studio notarile nei rapporti con la clientela non si connota, di per sè, come decisiva ai fini della valutazione di insussistenza degli illeciti disciplinari che sono stati ravvisati con riguardo alle condotte mantenute nei giorni 5 ottobre, 16 ottobre, 17 ottobre, 23 ottobre, 24 ottobre, 13 dicembre e 28 dicembre dell'anno 2018. E' con riferimento a queste specifiche condotte mantenute nei giorni individuati che sono state mosse le contestazioni disciplinari in esame, per violazione non occasionale delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato in tema di personalità dell'esecuzione della prestazione del notaio, le quali impongono la instaurazione di un "rapporto personale" con le parti e lo svolgimento di persona, da parte del notaio, in modo effettivo e sostanziale, di tutti i comportamenti necessari per l'accertamento della identità personale delle parti, per l'indagine, approfondita e completa, sulla volontà delle stesse, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni, e per la direzione della compilazione dell'atto. Per i giudici del merito la prova testimoniale avrebbe acquisito il crisma della rilevanza se fossero state interrogate le parti degli atti rogati. Nel criticare tale valutazione, il ricorrente, oltre come detto a non indicare chi fossero le persone da interrogare, neppure precisa quale posizione avessero assunto i tre testi nominati nell'atto di reclamo rispetto ai fatti di causa.
Del resto, avendo i giudici del merito ricavato in via presuntiva la prova che il notaio fosse venuto meno al dovere di informazione, di chiarimento e di lettura personale (fatto ignoto) dal numero degli atti rogati nei sette giorni specificati (fatto noto), ovvero in via di conseguenzialità logica ragionevolmente e normalmente possibile secondo regole di esperienza (si vedano già Cass. Sez. 2, 07/06/2018, n. 14822; Cass. Sez. 6 - 3, 21/12/2011, n. 28023), può denunciarsi in cassazione come omessa valutazione di una prova decisiva non quella diretta a fornire, a sua volta, una mera presunzione in senso opposto, quanto, piuttosto, quella che riveli che il dato di fatto su cui si fonda la presunzione non corrispondeva alla realtà, e dunque che, nella specie, riguardo ai 75 atti rogati nei sette giorni indicati il notaio aveva adempiuto personalmente ai doveri di audizione e di informazione delle parti.
E' infine irrituale la doglianza sulla "mancata ammissione del CD Rom", in quanto le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel processo secondo le formalità prescritte per la loro produzione, la quale non è soggetta ad un giudizio preliminare di rilevanza nè ad un'autorizzazione del giudice, mentre attiene al merito il profilo della valutazione della loro effettiva idoneità probatoria (ex multis, Cass. Sez. 2, 25/03/2013, n. 7466). Per l'ordinanza impugnata, non rivestiva rilevanza la documentazione inerente alla lettura degli atti, e ciò si spiega in base all'apprezzamento, qui non censurabile, secondo cui, allorchè sia in discussione l'avvenuto adempimento del dovere di informazione e del dovere di chiarimento, propri della funzione notarile, non è decisiva in sè la dimostrazione dell'avvenuta lettura dell'atto rogato, occorrendo piuttosto verificare che essa rivestisse i caratteri dell'intelligibilità e della chiarezza, ovvero che fosse stata effettuata con modalità tali da renderla idonea a soddisfare lo scopo di raggiungere il risultato pratico voluto dalle parti e verificato alla stregua delle indagini preventivamente svolte.
7. L'ottavo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell'art. 145 e la violazione dell'art. 144, comma 1, legge notarile, in relazione al rigetto del motivo sub 3 di reclamo. La censura attiene, in realtà, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione delle precedenti condanne disciplinari subite dal notaio Do-ha. La Corte d'appello di Cagliari ha escluso che nel caso rilevasse la recidiva ex art. 145 legge notarile, in quanto la Commissione amministrativa regionale di disciplina sui notai per la regione Sardegna aveva comminato al ricorrente la sanzione della sospensione per sei mesi, senza applicare alcuna aggravante. L'ordinanza impugnata ha pure negato che deponesse ai fini delle attenuanti richieste la "prassi" conforme seguita dal A.A. nel periodo maggio-luglio 2020. L'ottavo motivo sottolinea che il notaio A.A. "aveva registrato tutti gli atti nel termine di cui all'art. 3 bis", il che doveva valere ai fini della concessione delle attenuanti.
7.1. E' infondato anche l'ottavo motivo di ricorso.
Questa Corte ancora di recente (Cass. Sez. 2, 09/06/2022, n. 18578, non massimata) ha richiamato il diffuso orientamento secondo il quale la concessione delle attenuanti di cui all'art. 144 della legge notarile è "rimessa al potere discrezionale del giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 6 - 3, 27/05/2011, n. 11790; Cass. Sez. 3, 25/02/2000, n. 2138; Cass. Sez. 3, 16/06/1977, n. 2507), pur precisando che, in realtà, la norma in esame contempla la diminuzione della sanzione sia per l'ipotesi generica in cui "ricorrono circostanze attenuanti", sia per l'ipotesi specifica in cui il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto. Ove, dunque, il danno sia stato risarcito, o vi siano state le restituzioni o il notaio abbia comunque mostrato un ravvedimento operoso, in assenza di un danno patrimoniale arrecato, spetta al giudice disciplinare ed a quello del merito valutare la sussistenza dei fatti che con-cretizzano tali attenuanti e così producano gli effetti sulla sanzione prestabiliti dal legislatore.
Nella specie, la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata motivata dai giudici del merito indicando quale ragione ostativa di preponderante rilievo la non incensuratezza disciplinare dell'incolpato, il che costituisce adeguata motivazione dell'uso del correlato potere discrezionale (Cass. Sez. 3, 06/07/2006, n. 15351). Nè l'aver proceduto alle trascrizioni "nel termine di cui all'art. 3 bis" (e non invece "nel più breve tempo possibile" ex art. 2671 c.c.), o l'essersi dopo le condotte sanzionate uniformato "alla prassi... che il Consiglio - ancorchè a torto - ritiene dovuta", possono essere qualificate come condotte idonee ad "eliminare le conseguenze dannose della violazione" o di "riparazione integrale del danno prodotto".
La circostanza attenuante del ravvedimento operoso conferisce rilievo, invero, ad un comportamento del colpevole che segue alla consumazione dell'illecito, nella specie conclamata dalla reiterata trascrizione degli atti eseguita dal notaio A.A. non "nel più breve tempo possibile", ma tra il ventesimo ed il trentesimo giorno dalla stipula, seppur nel rispetto del termine indicato dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 31 ottobre 1997, n. 347; sicchè, anche considerando le conclusioni raggiunte da Cass. Sez. 2, 12/02/2014, n. 3203, la sistematica tardiva registrazione non potrebbe contemporaneamente valere come elemento costitutivo della condotta sanzionabile e come causa di successiva attenuazione della sua illiceità.
8- Il ricorso viene, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione si regolano secondo soccombenza in favore del controricorrente nell'importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2023