Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 523 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 29/11/2022
Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 523 Anno 2023
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: DE AMICIS GAETANO
Data Udienza: 29/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) R.L., nato a A. il ....;
2) R.M. nato a A. il ...;
avverso la sentenza del 11/02/2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11 febbraio 2021 la Corte di appello di Palermo ha
confermato la sentenza emessa in data 17 settembre 2019 dal Giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale di Trapani, che all'esito di giudizio abbreviato
condannava L.R. alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed
euro trentamila di multa e M.R. alla pena di anni tre di reclusione ed
euro sedicimila di multa, ritenendoli responsabili per il concorso nei reati di
coltivazione ed illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e
cannabis di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309 (capi A) e B), nonché per il concorso nei reati di furto pluriaggravato di
energia elettrica di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.
(capi D) ed E).
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il
difensore di L.R., censurando, con un primo motivo, violazioni di legge
e vizi della motivazione in relazione alla denegata configurabilità dell'ipotesi meno
grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., per avere la Corte d'appello
erroneamente ritenuto ostativa al riguardo la circostanza relativa alla multipla
detenzione di sostanze stupefacenti, con valutazione di irrilevanza del dato
qualitativo (cannabis), del mancato accertamento del principio attivo e finanche
del dato ponderale.
Erronea deve altresì ritenersi, alla luce dei principii al riguardo stabiliti dalla
Suprema Corte, l'affermazione secondo cui la natura organizzata dell'attività di
spaccio - sia pure in modo artigianale, come la stessa decisione riconosce - e la
sua ripetitività siano elementi ostativi alla qualificazione del fatto come di lieve
entità, non essendo quest'ultimo incompatibile con lo svolgimento di un'attività di
spaccio non occasionale e continuativa, come si desume del resto dal combinato
disposto di cui agli artt. 73, comma 5 e 74, comma 6, d.P.R. cit.
2.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in relazione alla omessa
contestazione dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. cit., dai Giudici di
merito erroneamente applicata per entrambi i reati, nonostante la specifica
doglianza difensiva sul punto formulata in sede di gravame, con la conseguente
violazione dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen.
2.2. Con un terzo motivo, infine, si contesta il difetto di motivazione in
relazione all'aumento di pena operato per effetto della contestata recidiva, non
emergendo dalla decisione impugnata alcuna valutazione in ordine alla sua
concreta incidenza sul disvalore del fatto, sì da giustificare il giudizio di maggiore
pericolosità sociale dell'imputato.
3. Il difensore di M.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso
la richiamata decisione della Corte di appello, deducendo, sulla base di argomenti
analoghi a quelli oggetto del ricorso proposto nell'interesse di L.R. (v.,
supra, i parr. 2 e 2.1.), due motivi di doglianza incentrati su violazioni di legge e
vizi della motivazione con riferimento sia alla denegata configurabilità della meno
grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., sia alla omessa
contestazione dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. cit.
4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data
9 novembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo
il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono parzialmente fondati e vanno pertanto accolti entro i limiti e
per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.
2. Infondato deve ritenersi il primo motivo di doglianza, comune ad entrambi
i ricorrenti, avendo la sentenza impugnata congruamente esaminato e disatteso
le medesime censure attinenti alla configurabilità dell'evocata ipotesi di reato
disciplinata nel quinto comma dell'art. 73 d.P.R. cit., condividendo l'esclusione già
affermata dal primo Giudice non sulla base del mero dato quantitativo, ma in
considerazione delle circostanze complessive della condotta dagli imputati posta
in essere a titolo concorsuale, in quanto motivatamente ritenute dimostrative di
una gestione in forma professionale e sistematica dell'attività di coltivazione di
piante di stupefacenti di varia tipologia, e in luoghi diversi, così da garantire una
stabile e rilevante fornitura di droga sul mercato di riferimento.
Al riguardo, invero, la decisione impugnata ha richiamato le condivise ed
univoche emergenze del compendio probatorio già vagliato dal primo Giudice,
ponendo in rilievo, segnatamente, le dirimenti circostanze di fatto qui di seguito
indicate: a) le operazioni di perquisizione e sequestro condotte dai militari della
Guardia di Finanza all'esito di un controllo svolto in un fabbricato di proprietà di
una terza persona, separatamente giudicata, che consentiva di rinvenire, alla
presenza dei predetti imputati, entrambi impegnati nell'attività di coltivazione, n.
23 piante di marijuana in essiccazione, n. 38 vasi con piante di marijuana
dell'altezza di mt. 1,5, numerosi vasi contenenti ognuno un tronco reciso di pianta
della stessa tipologia, ventilatori, trasformatori, numerose lampade munite di
irradiatore termico ed altro materiale ritenuto utile per la coltivazione; b) il
rinvenimento, all'interno di un magazzino di proprietà di un terzo, ma nella
disponibilità di entrambi gli imputati, di n. 31 piantine di marijuana di varia
grandezza, di una busta contenente 4,7 kg. di marijuana e di un'altra busta con
1,925 kg. della stessa sostanza; c) il rinvenimento, in un terreno di pertinenza
dell'abitazione degli imputati, di n. 4 piante adulte di cannabis alte circa un metro
e di n. 10 piantine dello stesso tipo, alte fra i 5 e i 20 cm. (per un peso complessivo
di kg. 4,195); d) il rinvenimento, all'interno di una stanza della predetta
abitazione, di due bustine e di un barattolo contenenti cannabis essiccata (del
complessivo peso lordo di un chilogrammo), nonché di n. 199 piantine di
marijuana, bilancini di precisione ed altro materiale.
Sulla base delle risultanze probatorie testé richiamate, la sussistenza della
predetta, meno grave, fattispecie di reato è stata coerentemente negata dai
Giudici di merito, che hanno in tal senso proceduto ad un vaglio analitico e globale
del rilevante numero di piante rinvenute, della loro tipologia, delle loro specifiche
caratteristiche e dello stato di crescita (altezza, peso complessivo, quantità di
principio attivo ecc.), degli ulteriori quantitativi di stupefacente rinvenuti in loco,
degli strumenti ritenuti utili allo svolgimento dell'illecita attività di coltivazione,
degli impianti di ventilazione, illuminazione e irrigazione tal fine predisposti, della
diretta e indiretta disponibilità di una pluralità di luoghi appositamente predisposti
e utilizzati da entrambi gli imputati, logicamente inferendone, sulla base di un
impianto argomentativo immune da vizi in questa Sede rilevabili, l'esercizio di
un'attività professionalmente condotta in maniera continuativa e sistematica per
un rilevante lasso temporale, sì da incidere in misura rilevante sul mercato
dell'area territoriale interessata.
3. Inammissibile in questa Sede, poiché non previamente dedotto fra i motivi
del giudizio di appello, deve inoltre ritenersi, ex art. 606, comma 3, cod. proc.
pen., il terzo motivo di doglianza oggetto del ricorso proposto nell'interesse del
solo R.L., vedente sul riconoscimento a suo carico della contestata
recidiva reiterata e specifica.
4. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, proposto
nell'interesse di entrambi i ricorrenti, che deve tuttavia accogliersi limitatamente
al solo reato di cui al capo B), ove l'imputazione a titolo concorsuale è stata in
effetti limitata alla posizione dei due Renda, in assenza di una formale
contestazione della circostanza aggravante di cui all'ad. 73, comma 6, d.P.R. cit.
sia in relazione ai predetti imputati, sia riguardo ad altra persona, che vi figura
menzionata senza precisarne il ruolo effettivamente assunto con riferimento alla
formulazione del tema d'accusa.
A diverse conclusioni deve giungersi in relazione alla formulazione della
precedente imputazione di cui al capo A), ove figura puntualmente enunciata e
individuata, con la descrizione della relativa condotta, la posizione di un terzo
concorrente nel reato (M.L.), potendosi in tal guisa ritenere
correttamente contestata la richiamata aggravante, atteso che,
indipendentemente dal suo mancato formale richiamo nella rubrica del capo
d'imputazione, essa risulta chiaramente desumibile dal numero di persone alle
quali è stato contestato il reato.
Con riguardo al reato di cui al capo A) deve ritenersi, pertanto, che la
decisione impugnata ha fatto buon governo, sotto il profilo considerato, del
principio costantemente affermato da questa Suprema Corte (ex m ultis v. Sez. 6,
n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019,
dep. 2020, Saracino, Rv. 279335), secondo cui, ai fini della contestazione di
un'aggravante, non è necessaria la specifica indicazione della norma che la
prevede, essendo sufficiente, come verificatosi nel caso in esame, la chiara e
precisa enunciazione "in fatto" della stessa e che l'imputato abbia piena cognizione
degli elementi di fatto che la integrano.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente,
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente
all'applicazione, per entrambi gli imputati, dell'aggravante di cui all'art. 73, comma
6, d.P.R. cit. in relazione al solo reato di cui al capo B), con il conseguente rinvio
per la rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello in
dispositivo indicata.
I ricorsi vanno rigettati nel resto, dichiarandosi la irrevocabilità
dell'accertamento della responsabilità degli imputati ai sensi dell'art. 624, comma
2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione al
capo B) dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990. Rigetta nel
resto i ricorsi. Dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità. Rinvia per
nuova determinazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello di
Palermo.
Così deciso il 29 novembre 2022
Il Consigliere estensore Il Presidente