Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 7390 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PILLA EGLE
Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 7390 Anno 2023
Presidente: DE GREGORIO EDUARDO
Relatore: PILLA EGLE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A. nata a T. il ....avverso la sentenza del 14/04/2022 del TRIBUNALE di TRAPANI
visti gli atti, il provvedimento impugniato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione GIOVANNI DI LEO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata nella parte in cui condanna l'imputata al risarcimento
del danno in favore della costituita parte civile procedendosi alla correzione
dell'errore materiale e ponendo le spese a carico dell'Erario. Inammissibile nel
resto.
Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. ENRICO PUCCI, per la parte
civile, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, depositando, altresì, nota
spese.
Lette la memoria difensiva del difensore di fiducia, avv. GIUSEPPE DE LUCA, per
l'imputata, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 aprile 2021 il Giudice di Pace di Trapani ha assolto
l'imputata C.A. dal reato di cui all'art.612 cod. pen. per avere
minacciato di un male ingiusto T.G. , pronunciando nei suoi confronti
le seguenti parole: "Sei uno stronzo, sei un gay a te ti devo mandare un poco di
gente di Santo Padre..."
A seguito dell'appello proposto dalla costituita parte civile avverso la decisione del
Giudice di pace, il Tribunale di Trapani in composizione monocratica con sentenza
del 14 aprile 2022 in riforma della impugnata sentenza ha dichiarato C.
A. colpevole del reato ascrittole condannandola al risarcimento del danno
in forma generica in favore della costituita parte civile e condannandola altresì alla
liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile dei due gradi di
giudizio.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputata attraverso il
difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art.
173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett e)
cod. proc. pen. per vizio di motivazione manifestamente illogica e mancante.
In particolare, evidenzia la ricorrente che la motivazione adottata è una
motivazione assente nella parte in cui non chiarisce in alcun modo quale siano le
ragioni di fatto a fondamento della condanna, giungendo ad una apodittica
conclusione circa la responsabilità della stessa.
2.2. Con il secondo motivo è stato dedotta violazione di legge in relazione agli
artt. 83,110 del DPR 115/2002.
Lamenta il ricorrente che, nonostante la parte civile fosse stata ammessa al
patrocinio a spese dello Stato, la sentenza impugnata ha condannato la ricorrente
alla refusione in favore della stessa delle spese sostenute nei due gradi di giudizio
laddove l'art. 110 del richiamato decreto prevede che in tal caso la sentenza ne
dispone il pagamento in favore dello Stato.
Lamenta inoltre la ricorrente che nella quantificazione delle spese il giudice
non ha operato la riduzione del terzo prevista dal Dpr 115/2002
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei motivi di seguito espressi.
1.In relazione al caso in esame occorre premettere la elaborazione
giurisprudenziale di questa Corte formatasi in relazione alla riforma della sentenza
di primo grado anche ai soli fini civili in senso sfavorevole per l'imputato.
In particolare, il giudice d'appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza
assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità
di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione
dibattimentale, anche d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che il
disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel disciplinare il caso di
riforma della decisione di primo grado su appello del pubblico ministero, non
esclude l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattinnentale nel caso di
ribaltamento di tale decisione ai soli effetti civili e su impugnazione della parte
civile). (Sez. 5, n. 38082 del 04/04/2019, Rv. 276933).
Dunque, la giurisprudenza di questa Corte ha ravvisato come necessaria la
riedizione della prova dichiarativa anche nella ipotesi in cui l'impugnazione abbia
determinato la riforma ai soli effetti civili.
2. Accanto a siffatto principio la giurisprudenza di questa Corte ha sancito la
rilevabilità di ufficio della questione: "È rilevabile di ufficio nel giudizio per
cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione
della istruzione dibattinnentale da parte del giudice di appello che abbia riformato
la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato l'imputato - sia pure ai
soli effetti civili - sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa
decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis cod. proc.
pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione
qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge. (Sez.
6, n. 14062 del 16/03/2021, Rv. 281661).
3. Ritiene il Collegio che siffatta opzione interpretativa debba essere condivisa
anche con riferimento alla ipotesi in esame relativa ad una sentenza pronunciata
in primo grado dal Giudice di pace, con conseguente deducibilità della questione
sub specie di violazione di legge.
Al riguardo le Sezioni Unite "Dasgupta", nell'enucleare la questione - nel
previgente sistema ordinamentale privo di apposita prescrizione - non esclude, nel
suo tenore argomentativo la rilevanza del vizio di violazione di legge ai sensi
dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soffermandosi, invece, sul difetto di
motivazione, anche in logica consequenzialità con lo standard giustificativo
rafforzato.
Di guisa che, decontestualizzata dal panorama normativo in cui è intervenuta,
la sentenza indicata non esclude - ma anzi afferma con ampia latitudine -
l'obbligatorietà della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva anche in caso
di ribaltamento agli effetti civili e, dunque, la deducibilità della relativa
inosservanza ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen..
3.1. Ulteriori argomenti a sostegno della generalizzante portata dell'obbligo di
rinnovazione si rinvengono anche nelle Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, ric.
Patalano. Occupandosi proprio della riforma, ai soli fini civili, della sentenza
assolutoria di primo grado (Sez. U. Patalano, ibidem, Rv. 269787), il ragionamento
svolto dalle Sezioni Unite in tale ultimo arresto ha preso le mosse dalla
costituzionalizzazione del giusto processo e, quindi, dal canone di giudizio
dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", elaborato dalla giurisprudenza di legittimità
già prima della sua codificazione nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (ad opera
della legge n. 46 del 20 febbraio 2006), in quanto "criterio generalissimo" del
processo penale, direttamente collegato alla presunzione d'innocenza. Si è dunque
sottolineato come la (ri)valutazione meramente cartolare del materiale probatorio
già valutato dal primo giudice non potrebbe non risultare distonica rispetto al
canone dell'art. 533, comma 1, essendo insito nell'avvenuta adozione di decisioni
contrastanti il "dubbio ragionevole".
In risposta all'osservazione della Sezione rennittente, le Sezioni Unite hanno
rimarcato che la revisione del giudizio liberatorio espresso in primo grado,
implicando il superamento di ogni dubbio sull'innocenza dell'imputato, postula il
ricorso al "metodo migliore per la formazione della prova", id est all'oralità ed
all'immediatezza mediante l'esame diretto delle fonti dichiarative. In altri termini,
il principio secondo il quale il ribaltamento del giudizio assolutorio impone il
metodo orale nella formazione della prova (purchè "decisiva") assume valenza
generale, in quanto corollario della regola di giudizio dell' "al di là di ogni
ragionevole dubbio", espressione dei valori costituzionali del giusto processo e
della presunzione d'innocenza, affermandone la necessaria attuazione anche nel
caso in cui la decisione da ribaltare sia stata resa all'esito del giudizio "negoziale",
"a prova contratta".
3.1.1. Del resto, il tentativo di sperimentare una interpretazione
costituzionalmente e convenzionalmente conforme dell'art. 603, commi 3 e 3- bis,
cod. proc. pen. si impone nei casi - come quello in disamina - in cui all'imputato
sia preclusa la deduzione del vizio di motivazione, quando l'opzione ermeneutica
prescelta sia in linea con i canoni sopra indicati, a maggior ragione quando quella,
pur a fronte di un testo che lascia aperte più soluzioni, sia l'unica plausibile e,
dunque, il frutto di uno sforzo che si rende necessario per giungere ad un risultato
costituzionalmente adeguato. Donde un'interpretazione convenzionalmente
orientata degli artt. 603, comma 3 e comma 3-bis cod. proc. pen. induce ad
affermare il principio di diritto per cui costituisce violazione di legge ed è, dunque,
deducibile ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. con il ricorso avverso la sentenza
d'appello pronunciata per reati di competenza del Giudice di pace, la riforma, agli
effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso
apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non
preceduta in appello dalla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, anche
d'ufficio.
3.2. Va, ulteriormente, rilevato come la rinnovazione cartolare della prova
orale decisiva, in ipotesi di progressione sfavorevole agli effetti civili, possa refluire
nel vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., ove la
motivazione sia mancante o apparente rispetto alla necessaria riconsiderazione
degli elementi dimostrativi fondanti la responsabilità.
3.2.1. Ai due profili evidenziati, inerenti tanto la generalizzata portata
dell'obbligo di rinnovazione della prova che la necessaria motivazione su ogni
punto involgente l'affermazione di responsabilità, consegue che la riforma
sfavorevole della pronuncia liberatoria, agli effetti civili, possa essere sindacata, in
sede di legittimità, nei procedimenti per reati di competenza del Giudice di pace
entro i limiti declinati dall'art. 606, co. 2-bis cod. proc. pen..
3.3. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 606 e dell'art. 39-bis del d. Igs. n.
274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo
2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del
Giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi
da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 cod. proc. pen., rimanendo
dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n.22854
del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557).
Ed invero, qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per
violazione di legge, mentre va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta
illogicità, è possibile denunciare il vizio della motivazione mancante o apparente,
atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. che
impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
4. La sentenza impugnata non si è conformata ai principi enunciati.
4.1. Nel ribaltare la pronuncia liberatoria, agli effetti civili, sulla base di un
diverso apprezzamento della prova dichiarativa rappresentata dalla testimonianza
di S.M.G., ritenuta decisiva, il Tribunale ne ha svolto una
riconsiderazione meramente cartolare, omettendo di rinnovarne la riassunzione,
in violazione dei principi di oralità ed immediatezza.
Dal testo della sentenza impugnata emerge (p.5 e ss), la diversa
(ri)valutazione d'attendibilità di G., prova dichiarativa alla quale il giudice
d'appello ha assegnato valore determinante del proprio convincimento, in riforma
della sentenza assolutoria fondata sulle medesime prove, impugnata dalla parte
civile. Il giudice dell'impugnazione ha proceduto alla riedizione della prova
testimoniale della persona offesa, ma il ribaltamento decisorio è avvenuto in
relazione alla narrazione del teste G. ( che non è stato escusso nuovamente)
il quale, a fronte del contrasto delle versioni dell'imputata e della persona offesa,
ha confermato la dichiarazione del T. non limitandosi a ripetere la versione di
quest'ultimo, ma fornendo una descrizione autonoma dei fatti. Il Tribunale ha
espresso un giudizio di piena credibilità del teste; T.] a differenza di quanto
affermato dal giudice di pace, la posizione di detto teste costituisce un preciso
riscontro alle dichiarazioni del T.[..]".
Le considerazioni svolte assorbono la valutazione degli ulteriori motivi di
ricorso.
5. Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte la sentenza impugnata deve,
pertanto, essere annullata agli effetti civili, con rinvio alla Corte d'appello civile a
norma ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. per nuovo giudizio sulle statuizioni
civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado d'appello.
Così deciso in Roma il 30 novembre 2022
Il Consigliere-estensore Il Presidente