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Sentenza

Processo rinviato per astensione del PM onorario: no alla sospensione del termine di prescrizione.
Processo rinviato per astensione del PM onorario: no alla sospensione del termine di prescrizione.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08/09/2022) 09-11-2022, n. 42311

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -

Dott. CANANZI Francesco - rel. Consigliere -

Dott. MOROSINI Elisabetta Maria - Consigliere -

Dott. BORRELLI Paola - Consigliere -

Dott. MAURO Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

B.B., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sas SARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

letti i separati ricorsi proposti nell'interesse di A.A. da parte dell'avvocato FABIANA LEDDA, e di B.B. da parte dell'avvocato PAOLO Spa NO;

letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PICARDI Antonella, che con deposito in data 20/07/2022 ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;

lette le memorie conclusive dell'avvocato PAOLO Spa NO e dell'avvocato FABIANA LEDDA, depositate rispettivamente in data 28/07/2022 e 02/08/2022, che hanno insistito nella richiesta di annullamento.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sas sari, ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di B.B. e A.A. in ordine al delitto di lesioni personali aggravate, commesso in danno di C.C..

2. I ricorsi nell'interesse di B.B. e A.A. deducono violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 160 c.p., censurando la sentenza della Corte territoriale per non aver dichiarato l'intervenuta estinzione del reato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Invero, tenuto conto della data di commissione del fatto, 1 ottobre 2013, con la contestazione della recidiva semplice per entrambi gli imputati, che non rileva ai fini del prolungamento del termine a seguito di interruzione oltre la misura di un quarto, la prescrizione è maturata con il decorso di sette anni e mezzo, quindi alla data del 1 aprile 2021.

La sentenza della Corte di appello è intervenuta il 20 maggio 2021.

E bene, risulta un solo rinvio per l'astensione della magistratura onoraria in primo grado dal 3 ottobre 2017 al 16 febbraio 2018, che vedeva aderirvi il Vice procuratore onorario presente in udienza, dal che il rinvio della trattazione.

Non può ritenersi tale rinvio sia causa di sospensione del decorso della prescrizione, in quanto, non sospende il decorso dei termini della prescrizione l'adesione del vice procuratore onorario all'astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, poichè il procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all'esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque tenuto ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento (Sez. 5, Sentenza n. 18101 del 22/02/2018, Civita, Rv. 272867 - 01; Sez. 6, n. 35797 del 23/06/2015, Ottonaro, Rv. 264722 - 01; contra Sez. 3, n. 41692 del 04/06/2013, Muzzolon, Rv. 256697 - 01).

Questo Collegio aderisce all'orientamento maggioritario e più di recente assunto dalla Corte di legittimità.

Le cause di sospensione ai sensi dell'art. 159 c.p., sono collegate a fatti processuali oggettivi (come è per la richiesta di autorizzazione a procedere, le rogatorie all'estero, la sospensione ex art. 420 quater c.p.p.), o sono conseguenti a impedimenti delle parti e dei difensori, ovvero a richieste di differimento dell'imputato o del suo difensore.

Si tratta di cause tassativamente previste, di stretta interpretazione, fra le quali non viene indicato l'impedimento nè della parte pubblica, nè tantomeno del giudice.

La natura di norme di strette interpretazione deriva dal bilanciamento operato dal legislatore tra valori tutti di rango costituzionale, prima fra tutti la garanzia dell'imputato a non essere punito per effetto del decorso del tempo.

Infatti, come osservato anche di recente dalla Corte costituzionale, da una parte, c'è l'esigenza che - mediante l'esercizio obbligatorio dell'azione penale ad opera del pubblico ministero (art. 112 Cost.) - i comportamenti in violazione della legge penale siano perseguiti perchè il rispetto di quest'ultima appartiene ai fondamentali del comune vivere civile, mentre la sua violazione crea, in misura direttamente proporzionale alla gravità del fatto, allarme sociale e mina la fiducia dei cittadini. Nello stesso verso, inoltre, rileva la tutela delle vittime dei reati: la persona offesa ha anch'essa diritto, quando costituita parte civile, all'accertamento del reato per ottenere il risarcimento del danno per la lesione subita.

Tali interessi devono appunto bilanciarsi con l'interesse e la garanzia per l'imputato di andare esente da responsabilità penale per effetto del decorso del tempo; interesse che il legislatore ordinario riconosce e tutela con la disciplina della prescrizione e che si traduce nel diritto dell'imputato ad ottenere dal giudice penale - una volta decorso il termine di prescrizione del reato - il riconoscimento, con sentenza di proscioglimento, dell'estinzione del reato (art. 157 c.p., comma 1) (Corte Cost. sentenza n. 278 del 2020, che per altro richiama anche all'"interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato (...) l'allarme della coscienza comune" - sentenza n. 393 del 2006; in precedenza, sentenza n. 202 del 1971; ordinanza n. 337 del 1999 - nonchè il "diritto all'oblio" - sentenze n. 115 del 2018, n. 24 del 2017, n. 45 del 2015, n. 143 del 2014 e n. 23 del 2013).

E' evidente che, tenuto conto degli interessi di rilievo costituzionale in gioco, la sospensione non possa essere giustificata se non a fronte a impedimenti oggettivi.

Ciò non accade per l'ufficio del pubblico ministero che è invece impersonale (Sez. 4, n. 7009 del 03/06/1997, Argento, Rv. 209284 - 01; Sez. 4, n. 8957 del 28/05/1993, Rv. 195192 - 01), tanto che l'art. 53 c.p.p., che garantisce l'autonomia del pubblico ministero in udienza per evitare sostituzioni arbitrarie, a tal fine ne norma i casi, fra i quali indica quello di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio nonchè di consenso dello stesso magistrato alla sostituzione.

In tal senso è evidente che in caso di astensione del magistrato del pubblico ministero, anche se onorario, si verifichi un caso di impedimento a seguito del quale il procuratore della Repubblica debba provvedere alla sostituzione.

Il che offre il rimedio alla astensione del magistrato onorario, dovendo ritenersi che l'impedimento conseguente alla adesione all'astensione di categoria non può rilevare, in quanto il pubblico ministero di udienza è surrogabile: ciò rende conto del perchè ai fini della sospensione della prescrizione non rilevi l'impedimento della persona fisica del pubblico ministero, ma esclusivamente quello della parte privata.

Pertanto può ribadirsi il principio per cui, in tema di sospensione dei termini di prescrizione ex art. 159 c.p.p., in ragione della natura tassativa e di stretta interpretazione delle cause di sospensione, deve escludersi che l'adesione del vice procuratore onorario all'astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria sospenda il decorso del relativo termine, poichè il procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all'esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque tenuto ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento: difatti le cause di sospensione del termine di prescrizione, che attengono a fatti processuali oggettivi o relativi alle sole parti private, non si estendono all'ufficio del pubblico ministero che è impersonale e suscettibile di rimedi organizzativi idonei, ai sensi dell'art. 53 c.p.p., a garantire la presenza in udienza della parte pubblica.

Ne consegue la fondatezza dei ricorsi. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.

3. Invece, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., poichè l'estinzione del reato è intervenuta dopo la sentenza di primo grado, che condannava gli imputati al risarcimento del danno subito da C.C., devono restare ferme le statuizioni civili.

In vero i ricorsi sono privi di motivi ulteriori oltre a quello del rilievo della prescrizione, con la conseguenza che nessuna censura in ordine alle ragioni della condanna agli effetti penali, dalla quale consegue quella agli effetti civili, è stata formulata, cosicchè sul punto il ricorso è del tutto inammissibile.

D'altro canto, la sentenza della Corte territoriale rende conto delle dichiarazioni della persona offesa, della attendibilità e del riscontro costituito dal referto medico, cosicchè non vi sono gli elementi per giungere ad una sentenza di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perchè il reato è estinto per prescrizione. Inammissibile il ricorso agli effetti civili.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2022
Avv. Antonino Sugamele

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