Cass. civ., sez. VI-3, ord., 7 novembre 2022, n. 32637 Presidente Cirillo – Relatore Guizzi
Cass. civ., sez. VI-3, ord., 7 novembre 2022, n. 32637
Presidente Cirillo – Relatore Guizzi
Ritenuto in fatto
- che la società Gest S.r.1 ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 605/21, del 26 gennaio 2021, della Corte di Appello di Roma, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 10625/16, del 25 maggio 2016, del Tribunale di Roma - ha rigettato la domanda di pagamento di indennizzo assicurativo proposta nei confronti della società Generali Italia S.p.a.;
- che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente, società esercente attività di noleggio di autoveicoli, riferisce di aver agito - sul presupposto di aver subito (e denunciato all'autorità competente) il furto di una vettura di sua proprietà - nei confronti della società Generali Italia, per conseguire il pagamento dell'indennizzo assicurativo, vedendo, però, rigettare la propria domanda, con decisione confermata in appello, ritenendosi anche in tale sede che l'attrice, e poi appellante, non avesse fonnito prova della verificazione del rischio assicurato;
- che avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione ricorre la società Gest sulla base - come detto - di un unico motivo;
- che esso denuncia - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ritenendo "palese l'error in indicando" in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, sussistendo prova dell'avvenuto sinistro, costituita dalla denuncia (il furto dalla carta di circolazione della vettura, certificato di proprietà, dalla fattura di acquisto quietanzata e dalla serie completa delle chiavi;
- che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, Generali Italia, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 giugno 2022;
- che la controricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
- che il ricorso va rigettato, essendo l'unico motivo non fondato;
- che la violazione dell'art. 269 c.c. non è prospettabile per censurare - come, invece, avvenuto nella specie - l'apprezzamento della prova (o meglio, delle sue risultanze), ma solo l'erronea distribuzione "inter partes" degli oneri probatori;
- che secondo questa Corte, infatti, la "violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01), restando, peraltro, inteso che laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti", essa "può essere fatta valere ai sensi del n. 15107, Rv. 626907-01), ma, ovviamente, "entro i limiti ristretti del "nuovo"" suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.);
- che nessun erronea distribuzione dell'onere della prova può addebitarsi alla sentenza impugnata, attenutasi ai principi già enunciati da questa Corte e secondo i quali nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 64712001), ed inoltre che "la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01);
- che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
- che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 - della Sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando la società Gest S.r.l. a rifondere, alla società Generali Italia S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 3.800.00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.