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Sentenza

La riabilitazione e valutazione della buona condotta.
La riabilitazione e valutazione della buona condotta.
Cass. pen., sez. I, ud. 11 giugno 2021 (dep. 22 novembre 2021), n. 42697

Presidente Iasillo – Relatore Saraceno

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria respingeva l'opposizione proposta da M.A. avverso il provvedimento, col quale il medesimo Tribunale, in data 23 giugno 2020, aveva respinto la sua istanza di riabilitazione in relazione alla condanna pronunziata dal Tribunale di Palmi in data 19 ottobre 2005, confermata in appello, irrevocabile il 26 settembre 2007, per il reato di cui all'art. 390 c.p., ritenendo ostativo al suo accoglimento la constatazione della non ricorrenza del requisito della buona condotta. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, il quale con un unico motivo ne chiede l'annullamento per violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 179 c.p., e correlato vizio di motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza ha desunto elementi negativi di valutazione esclusivamente dall'annotazione di polizia agli atti, nella quale erano stati documentati contatti e incontri con soggetti gravati da precedenti di polizia, senza considerare, però, che, ai fini della valutazione della buona condotta, non possono assumere rilievo meri incontri sporadici ed occasionali. M.     non è gravato da procedimenti penali pendenti nè da procedimenti amministrativi; si è dedicato al lavoro e alla famiglia, serbando una condotta di vita affatto regolare; nel periodo 2010-2015 è stato controllato soltanto in tredici occasioni con soggetti solo attenzionati dalle forze dell'ordine, con alcuni dei quali, tuttora incensurati, il ricorrente era peraltro legato da vincoli familiari. 3. Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento. 3.1. L'ordinanza impugnata ha respinto l'opposizione proposta dal M.     sulla base di un unico rilievo negativo, già evidenziato nel provvedimento investito dalle contestazioni dell'interessato, costituito dalla mancata dimostrazione del mantenimento di buona condotta per essere stato ripetutamente controllato con soggetti gravati da precedenti di polizia di notevole allarme sociale. Ha evidenziato che solo per alcuni controlli era stata fornita una giustificazione alternativa, supportata da un principio di documentazione a sostegno, mentre altri "sono rimasti sguarniti di spiegazione alcuna, lasciando quindi aperta la strada alla presunzione già trasfusa nell'ordinanza impugnata di una carenza di buona condotta, espressione dell'adozione di uno stile di vita improntato alle regole di comportamento comunemente osservate". 3.2. In tema di riabilitazione si richiede la dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile dai comportamenti regolari tenuti nel periodo minimo previsto dalla legge e sino alla data della decisione sull'istanza. Nella riflessione condotta dalla giurisprudenza di legittimità e nelle applicazioni pratiche è costante il rilievo, per il quale, ai fini dell'accertamento della buona condotta, non è sufficiente il mancato accertamento di elementi negativi attinenti al comportamento del condannato, ma è richiesta l'emergenza positiva di "prove effettive e costanti" di fatti sintomatici dell'avvenuto recupero del soggetto ad un corretto modello di vita; in altri termini, non assume rilievo la mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, quanto "l'instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto da quelle elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale" (Sez. 1, n. 196 del 3/12/2002, Rega, Rv. 223027; Sez. 2 n. 35545 del 25/6/2008 P.G. in proc. Gucciardi, Rv. 240660; Sez. 1, n. 39809 del 2/10/2008, Lombardo, Rv. 241652; Sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, Marigliano, Rv. 258572). 3.3. In tale cornice è stato affermato che la frequentazione da parte del condannato per fatti di criminalità organizzata di soggetti pregiudicati e di persone inserite negli ambienti della criminalità organizzata, è incompatibile con l'accertamento della buona condotta, richiesto quale presupposto per l'accoglimento dell'istanza (Sez. 1, n. 52493 del 14/09/2016, Romeo, Rv.268782), e che difetta di qualsiasi fondamento logico e di esperienza l'affermazione che "la frequentazione di pregiudicati o di tossicodipendenti non merita di essere considerata negativamente, allorché tale frequentazione avvenga in un piccolo centro di paese" in quanto "la bontà della condotta di cui all'art. 179 c.p., richiedendo comportamenti significativi del ravvedimento del condannato, non si concilia con i rapporti che si instaurano con persone di dubbi costumi e di dubbia moralità perché con ciò il soggetto non mostra di rifuggire da concezioni di vita irregolari di cui le suddette persone sono portatrici" (Sez. 1, n. 4158 del 14/10/1993, Pretta, Rv. 196732). È stato, però, precisato che ciò che rileva non è certo l'incontro sporadico o occasionale, ma soltanto frequentazioni che, proprio per la non sporadicità e per significatività, provino l'intenzione di non rifuggire da condizioni di vita irregolari e che sono state alla base della dedizione al crimine (in termini, Sez. 5, n. 39499 del 17/05/2018, Maggio, n. m.). 3.4. Ebbene, la valutazione del caso in esame alla luce dei principi sopra esposti induce a ritenere che il provvedimento impugnato presenti una motivazione soltanto apparente, perché limitata alla sola constatazione di controlli sul territorio che hanno interessato l'odierno ricorrente e soggetti, che lo stesso Tribunale indica non come pregiudicati, ma soltanto "gravati da precedenti di polizia"; difetta, poi, una considerazione critica delle giustificazioni allegate dal ricorrente, e, prima ancora, è del tutto carente una reale disamina dei dati conoscitivi disponibili, alla stregua dei quali poter oggettivamente e logicamente inferire l'esistenza di relazioni personali protratte nel tempo con soggetti portatori di condizioni di vita irregolari e, perciò, sintomatiche di un non corretto modulo comportamentale. 4. Il ricorso va dunque accolto e l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria che, nel condurre in piena libertà cognitiva il rinnovato esame dell'opposizione, dovrà colmare le lacune motivazionali segnalate, attenendosi al seguente principio "ai fini della valutazione della buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, ferma restando la possibilità per il condannato di una vita di relazione in ambito familiare e sociale, non rilevano meri incontri sporadici ed occasionali con persone gravate da precedenti o pregiudizi penali, ma soltanto frequentazioni che, per la non sporadicità e significatività, escludano la rescissione del condannato da logiche e modelli illegali".

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria. Motivazione semplificata.
Avv. Antonino Sugamele

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