Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Effetti della recidiva ai fini del calcolo del termine di prescrizione.- Ai fini del computo del termine di prescrizione del reato deve ritenersi rilevante la recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti l'abbia vista subvalente.
Effetti della recidiva ai fini del calcolo del termine di prescrizione.- Ai fini del computo del termine di prescrizione del reato deve ritenersi rilevante la recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti l'abbia vista subvalente.
Cass. pen., sez. IV, ud. 9 giugno 2021 (dep. 12 ottobre 2021), n. 36960

Presidente Dovere – Relatore Dawan

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Firenze, dopo aver proceduto a correggere un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Firenze, ha rideterminato la pena inflitta a S.R. " imputato di più furti di vasi di terracotta e bancali in legno, in mesi 4 di reclusione ed Euro 120 di multa, confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato sollevando due motivi. Con il primo, deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al giudizio di contestazione ed applicazione della recidiva reiterata laddove la sentenza impugnata ha ritenuto non estinto il reato per intervenuta prescrizione attese "la contestazione e l'applicazione, nella sentenza impugnata, della recidiva reiterata". Rileva come nel caso di specie, tuttavia, la recidiva non sia stata applicata poiché all'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti. La recidiva contestata ma esclusa dal giudice di merito è ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere. Con il secondo motivo, eccepisce travisamento della prova e vizio di motivazione laddove la Corte di appello ha ritenuto utilizzabili, relativamente al fatto verificatosi tra il 16-19/04/2010 presso la ditta Europa Impruneta, le dichiarazioni della persona offesa, Lodano Pandolfini circa il fatto che alcune persone, di nazionalità cinese, gli avrebbero riferito di aver visto chi aveva rubato i vasi, fornendogli il numero di targa.

3. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo si osserva, con la univoca e costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, che "ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157 c.p., comma 3, esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 c.p. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato" (in tal senso, ex multis, Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore Giovanni, Rv. 278058), in linea con il principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite nel risolvere la questione relativa al se, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, dovesse tenersi conto della circostanza aggravante della recidiva anche nei casi in cui questa, in esito al giudizio di cui all'art. 69 c.p., fosse valutata subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti (Sez. U., n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non massimata sul punto). In tale arresto, il Supremo Consesso, pur considerando la rilevanza del riconoscimento della recidiva anche nel caso in cui la circostanza aggravante non riesca ad annullare l'attenuante in quanto subvalente all'esito del giudizio di comparazione, ha, tuttavia, rilevato come l'aggravante in esame si caratterizzi, tra le circostanze del reato, per essere produttiva di effetti ulteriori rispetto alla misura della sanzione, decisivi per la concreta conformazione del trattamento del condannato recidivo. "Quando, infatti, il giudice di merito formula un giudizio di sub valenza, egli esprime una valutazione di disfunzionalità della recidiva rispetto al programma di trattamento che comincia a delinearsi con la fissazione della pena da infliggere. Risulterebbe quindi in patente contraddizione con il giudizio che si cristallizza con la definitività della pronuncia attribuire in questi casi valore alla recidiva nel contesto di successive valutazioni che pure si riflettono sulla conformazione di quel programma" (così le Sezioni Unite)". Ne consegue, secondo le Sezioni Unite, che, in caso di recidiva subvalente, non solo non si produce l'effetto principale di aggravamento della pena ma nemmeno quelli indiretti dell'aggravante. Nonostante l'affermazione di tale principio generale, sono tuttavia casi in cui della recidiva si deve tenere conto prescindendo dal suo bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti; nell'ambito di tali ipotesi deve collocarsi anche quella della rilevanza della circostanza aggravante in esame ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, atteso che l'art. 157 c.p., comma 3 esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all'art. 69 c.p. ai fini della determinazione della pena massima del reato. Ne consegue, dunque, che, ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, deve ritenersi rilevante la recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti l'abbia vista subvalente.

Nella specie, dunque, il delitto contestato all'odierno ricorrente non si è prescritto.

3. Del pari manifestamente infondato il secondo motivo, che peraltro non si confronta con quanto espressamente argomentato dalla Corte territoriale in risposta ad analoga ragione di gravame, laddove ha affermato - con motivazione corretta ed immune da vizi logici e giuridici - che la persona offesa è riuscita ad identificare l'imputato che in una conversazione con il teste M. aveva ammesso di aver sottratto i bancali e i vasi di cui si tratta, rendendo una confessione stragiudiziale; inoltre nella abitazione dello S. era stato rinvenuto uno dei vasi sottratti. Nel contestare tale rilievo il ricorrente svolge del resto argomentazioni in fatto, che esulano dalla cognizione del giudice di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila Euro in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza