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Sentenza

Scuola Sottufficiali della Marina Militare: aperto procedimento disciplinare per...
Scuola Sottufficiali della Marina Militare: aperto procedimento disciplinare per la comminazione della consegna di rigore al comandante dei corsi VFP1 che al termine del giuramento solenne dei VFP1 trattenne i Volontari, ancora schierati ed armati, nel piazzale facendo diffondere dal personal computer utilizzato per la cerimonia un brano di musica, iniziando a effettuare movimenti di danza sulle note di detto brano e incoraggiando i presenti ad imitarla (ciò che avveniva dopo taluni istanti). I fatti venivano ripresi con un telefono cellulare e ad opera di ignoti, il relativo filmato veniva immesso sui "social" più noti, dove nel giro di pochissimo tempo diventava "virale". Negato l'accesso agli atti - per finalità difensive - ad altri procedimenti disciplinari assunti nei confronti dei militari ritratti in numerosi analoghi video presenti in rete.-
Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 14-09-2021) 15-09-2021, n. 6303
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5239 del 2021, proposto dal Ten. -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Carta e Giovanni Carta e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, viale Parioli, n. 47

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici di quest'ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-proposto dal Ten. -OMISSIS--OMISSIS-avverso la determinazione a firma del Comandante in 2^ della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui ha rigettato la richiesta di accesso agli atti della ricorrente, e per l'accertamento del diritto di quest'ultima di accedere agli atti richiesti.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli ulteriori depositi dell'appellante e, in particolare, la nota esplicativa in cui è precisato che l'appello non contiene alcuna istanza cautelare;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2021 il Cons. Pietro De Berardinis e dato atto che sono comparse per le parti l'avv. Giorgio Carta e l'Avvocato dello Stato Maurizio Greco;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Considerato che con l'appello in epigrafe il Tenente -OMISSIS-della Marina Militare -OMISSIS- impugna la sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, chiedendone la riforma;

Considerato che la sentenza appellata ha respinto il ricorso presentato dal predetto Ten. -OMISSIS-per l'annullamento della determinazione del -OMISSIS-, a firma del Comandante in 2^ della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di -OMISSIS-, recante parziale rigetto della richiesta di accesso agli atti inoltrata dalla ricorrente;

Considerato che l'appellante ha concluso per l'accoglimento del gravame e quindi l'annullamento in parte qua della determinazione gravata e per l'accertamento del proprio diritto di accedere agli atti richiesti;

Considerato, in punto di fatto:

- che la controversia trae origine da un episodio verificatosi all'interno del comprensorio della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di -OMISSIS- il -OMISSIS-, quando - secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nel verbale dell'inchiesta interna n.-OMISSIS-(prodotto dalla difesa erariale nel giudizio innanzi al T.A.R. come all. 9) - al termine del giuramento solenne dei "VFP1" e dopo che i superiori si erano allontanati dal luogo della cerimonia, il Ten. -OMISSIS-, comandante dei corsi VFP1, tratteneva i Volontari, ancora schierati ed armati, nel piazzale e dopo aver rivolto loro parole di augurio, faceva diffondere dal personal computer utilizzato per la cerimonia un brano di musica, iniziando a effettuare movimenti di danza sulle note di detto brano e incoraggiando i presenti ad imitarla (ciò che avveniva dopo taluni istanti). I fatti venivano ripresi con un telefono cellulare e, successivamente, ad opera di ignoti, il relativo filmato veniva immesso sui "social" più noti, dove nel giro di pochissimo tempo diventava "virale";

- che per l'episodio in questione veniva aperto a carico della -OMISSIS- un procedimento disciplinare per l'inflizione della sanzione della consegna di rigore, e che il Ten. -OMISSIS-, al dichiarato fine di potersi meglio difendere in tale procedimento, presentava istanza di accesso agli atti, con la quale chiedeva - tra l'altro - di prendere visione e di estrarre copia dei "provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei militari ritratti in numerosi analoghi video presenti in rete", elencando nella predetta istanza "a puro titolo esemplificativo" alcuni di questi video;

- che, però, con la già ricordata determinazione del -OMISSIS- il Comandante in 2^ della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di -OMISSIS- respingeva tale richiesta contenuta nell'istanza ostensiva (la quale veniva per il resto accolta) e che nei confronti di detto parziale diniego la -OMISSIS- promuoveva ricorso ex art. 116 c.p.a.;

Considerato, ancora:

- che con la sentenza appellata l'adito T.A.R. -OMISSIS-ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del diniego emesso dalla P.A.: ciò, in quanto la tesi della ricorrente - secondo cui l'accesso ai provvedimenti disciplinari a carico degli altri militari sarebbe funzionale al suo diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare che la riguarda - non ha individuato una posizione della stessa tale da legittimarne l'accesso ai predetti provvedimenti. In questo senso - osserva la sentenza - depongono sia l'autonomia dei singoli procedimenti disciplinari, sia la riflessione per cui l'omessa attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti di altri soggetti non può inficiare la legittimità della sanzione disciplinare eventualmente irrogata. Di tal ché - conclude il T.A.R. - per tutte queste ragioni l'istanza di accesso agli atti ha natura esplorativa e, pertanto, correttamente la P.A. non vi ha dato seguito;

- che nel gravame l'appellante contesta l'iter argomentativo e le conclusioni della sentenza appellata, deducendo a supporto dello stesso i seguenti motivi:

I) legittimità della richiesta di accesso agli atti, in quanto attinenti al procedimento e necessari per l'esercizio del diritto di difesa, illegittima motivazione del diniego opposto;

II) illegittimità del diniego di accesso agli atti per violazione di legge in riferimento all'art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990;

III) aderenza delle tesi esposte nell'appello all'insegnamento della giurisprudenza;

IV) infondatezza del provvedimento impugnato poiché l'istanza non viola quanto enunciato dall'art. 24, comma 3, della L. n. 241 del 1990;

- che in particolare l'appellante lamenta come:

Ia) la sua richiesta di accesso sarebbe legittima, avendo ad oggetto atti e documenti amministrativi tutti eventualmente esistenti e nella piena ed immediata disponibilità dell'Amministrazione, dei quali ella avrebbe necessità di avere conoscenza, per il corretto esercizio del proprio diritto di difesa. La documentazione oggetto dell'istanza ostensiva, infatti, riguarderebbe situazioni analoghe a quella del Ten. -OMISSIS-, per le quali, perciò, sarebbe doveroso che siano state seguite analoghe procedure sul piano disciplinare;

Ib) la P.A. non avrebbe fornito alcuna motivazione per il diniego opposto, limitandosi ad addurre una mera formula di stile;

IIa) il diniego parziale sarebbe illegittimo perché contrario all'art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990, che garantisce ai richiedenti "l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici". Da questo punto di vista, ove emergesse a seguito dell'accesso che nessun provvedimento disciplinare è stato mai assunto nei confronti degli autori di video analoghi a quello della ricorrente, ciò rileverebbe per la -OMISSIS-, nell'ottica di predisporre la più opportuna difesa nel procedimento disciplinare che la coinvolge;

IIb) ad ogni modo, la delibazione della fondatezza dell'istanza di accesso non potrebbe concernere anche la bontà della strategia difensiva che si intende seguire con gli atti amministrativi richiesti, ma dovrebbe limitarsi all'astratta utilizzabilità dei documenti amministrativi richiesti al fine di difendere i propri diritti;

III) quanto evidenziato ai punti precedenti sarebbe conforme all'insegnamento della giurisprudenza consolidata espressasi in materia di accesso agli atti;

IV) la richiesta ostensiva del Tenente -OMISSIS--OMISSIS-non sarebbe né volta ad un controllo generalizzato sull'operato della P.A., né generica, né tantomeno ispirata da un intento esplorativo. La richiedente avrebbe, infatti, adempiuto all'onere di specificazione dei documenti per i quali ha inteso esercitare il diritto di accesso agli atti e sul punto la richiesta non avrebbe potuto essere più specifica e contestualizzata, recando essa l'indicazione della tipologia di atti e dei fatti storici cui ineriscono. La -OMISSIS- avrebbe, quindi, precisato oggetto e scopo della sua istanza;

- che con successive memorie l'appellante ha provveduto a chiarire come la formulazione dell'istanza cautelare nel corpo dell'appello fosse frutto di un refuso, ed a produrre copia della sentenza appellata corredata di asseverazione e firma digitale;

- che in prossimità della discussione della causa si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, con atto formale;

- che nella camera di consiglio del 14 settembre 2021, il Collegio, preso atto che i difensori delle parti sono comparsi, ha trattenuto la causa in decisione;

Ritenuto che le censure dell'appellante non siano meritevoli di condivisione;

Considerato, infatti, in diritto:

- che la P.A. ha rigettato l'istanza ostensiva nella parte in cui il Ten. -OMISSIS-ha con essa richiesto di prendere visione e di estrarre copia dei "provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei militari ritratti in numerosi analoghi video presenti in rete", elencando nella medesima istanza "a puro titolo esemplificativo" alcuni di questi video. La richiesta di accesso (all. 3 all'appello) è stata presentata al dichiarato fine di predisporre "delle opportune difese" nell'ambito del procedimento disciplinare più sopra ricordato;

- che la formulazione dell'istanza di accesso agli atti induce il Collegio a condividere l'affermazione del primo giudice, secondo cui la stessa ha in realtà finalità esplorativa. L'istanza si dimostra, inoltre, preordinata a consentire un controllo generalizzato dell'operato della P.A. (nel settore di attività che viene in rilievo);

- che tale finalità esplorativa è resa palese dalla riferita circostanza per la quale, nell'istanza ostensiva i video in cui sarebbero ripresi episodi analoghi a quello occorso alla richiedente sono da lei elencati "a puro titolo esemplificativo", ciò che dimostra come l'istanza stessa sia rivolta non solamente agli eventuali provvedimenti disciplinari concernenti gli episodi ripresi nei video in questione, ma ad ogni altro provvedimento disciplinare che concerna un qualsiasi video attinente a vicende - asseritamente - similari a quella che ha visto coinvolta la -OMISSIS-. Il carattere esplorativo dell'istanza riceve una conferma indiretta dalle parole della stessa appellante, la quale nel primo motivo del gravame afferma che l'istanza in questione ha ad oggetto atti e documenti amministrativi "eventualmente" esistenti (v. p. 6 dell'atto di appello);

- che pertanto la specificità - asserita dall'appellante - della sua istanza ostensiva è contraddetta in modo palese dall'ora visto riferimento, in detta istanza, al carattere meramente "esemplificativo" dei video di cui si fornisce l'elenco;

- che dai suesposti rilievi emerge inoltre con evidenza come mediante l'istanza di accesso l'appellante miri, in realtà, a svolgere un controllo generalizzato sull'attività della Marina Militare di repressione degli episodi, ripresi a mezzo video, che vedano quali protagonisti o comunque partecipi dei militari filmati in atteggiamenti analoghi a quello che le viene rimproverato. Emerge, altresì, l'impossibilità, per l'Amministrazione di riscontrare una richiesta di tal fatta, poiché ai fini del suo adempimento la Marina Militare dovrebbe, in via preliminare, curare la ricerca dei video "incriminati", tra gli infiniti che affollano la rete "web";

- che per costante giurisprudenza sono inammissibili le istanze di accesso con carattere esplorativo (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 10 marzo 2021, n. 2050; Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 68; Sez. III, 14 settembre 2015, n. 4257) e quelle preordinate ad un controllo generalizzato dell'attività della P.A. (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 21 maggio 2020, n. 3212; Sez. III, 12 marzo 2018, n. 1578; Sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2750). Deve inoltre considerarsi vigente anche in materia di accesso ai documenti amministrativi il principio "ad impossibilia nemo tenetur" (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 19 dicembre 2020, n. 485);

- che nel caso di specie si ravvisa un profilo ulteriore, rispetto a quelli fin qui evidenziati, che dimostra il carattere esplorativo dell'accesso, in uno con la sua inammissibilità per avere esso ad oggetto un facere, anziché un dare: a ben vedere, infatti, l'odierna appellante mira non già ad ottenere copia di taluni provvedimenti, quanto ad ottenere delle informazioni e quindi dei dati, volendo in effetti sapere se, per gli episodi a suo dire analoghi a quello che la riguarda, siano stati o no instaurati procedimenti disciplinari a carico dei militari che vi abbiano preso parte. Ella dunque mira a provocare una risposta della P.A. su questo punto, che ovviamente auspica negativa, in modo da poter far valere una pretesa discriminazione a suo danno, il che sta a significare che con l'istanza di accesso intende stimolare la formazione di un nuovo atto della P.A., avente un certo contenuto (precisamente: la risposta alla sua istanza che non vi sono provvedimenti e/o atti del tipo di quelli richiesti). La fattispecie in esame può, dunque, essere ricondotta all'insegnamento giurisprudenziale secondo cui "è inammissibile l'istanza di accesso che presuppone un "facere" consistente nella redazione di appositi elenchi analitici di dati che, se pure ricavabili dagli atti, documenti e pezze d'appoggio di cui è in possesso la p.a., implicano l'effettuazione di attività nuove e ulteriori rispetto a quelle cui sono normalmente chiamate le strutture amministrative" (C.d.S., Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6326);

Ritenuto in conclusione, per tutte le ragioni esposte, che l'appello sia nel suo complesso infondato e debba, perciò, essere respinto;

Ritenuto, da ultimo, di dover liquidare le spese del presente giudizio d'appello secondo soccombenza, nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Seconda (II^), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, delle spese del giudizio di appello, che liquida in via forfettaria in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità dell'interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2021, con l'intervento dei magistrati:

Depositata in Cancelleria il 15 settembre 2021

Diego Sabatino, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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