CEDU, Fourth Section, caso L.B v. Hungary del 12 gennaio 2021. Nessuna violazione della privacy.
Lecite le black list sul sito del fisco. Alla luce di ciò la CEDU conclude che è lecito pubblicare black list degli evasori e dei debitori del fisco, renderle accessibili al pubblico e che è necessario pubblicarne anche l'ID quali contribuenti onde evitare casi di omonimia e di mettere "alla berlina" degli innocenti. Queste liste hanno anche un chiaro scopo dissuasivo. Infine, la diffusione sul sito istituzionale assicura maggiormente «che tali informazioni siano distribuite in modo ragionevolmente calcolato per raggiungere coloro che ne avevano un particolare interesse, evitando la divulgazione a coloro che avevano nessun tale interesse» e quindi vi accedevano per mera curiosità. La tutela dei suddetti interessi superiori giustifica non solo le ingerenze nella privacy dell'interessato, ma anche che il trasgressore sia esposto a forme di public shaming, sì che nel nostro caso è stato attuato un equo bilanciamento tra i contrapposti interessi (Egill Einarsson c. Islanda e Delfi SA c. Estonia [GC] nella rassegna del 10/11/17 e nel quotidiano del 16/6/15). Non vi è stata, dunque, una deroga all'art. 8 Cedu.