Cons. Stato Sez. II, 21/12/2020, n. 8198
Cons. Stato Sez. II, 21/12/2020, n. 8198
Ai fini del procedimento disciplinare la sentenza di patteggiamento assume efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., che, escludendo l'efficacia della sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, c.p.p. nei giudizi civili o amministrativi, fa salva la disposizione dell'art. 653 c.p.p. L'Amministrazione nell'esercizio del proprio potere disciplinare, può e deve utilizzare gli indizi di colpevolezza raccolti al fine di esercitare in giudizio l'azione penale, sicché non sussiste, né è ragionevolmente esigibile, l'obbligo di svolgere una particolare e diversa attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova, dovendo i profili di condanna essere oggetto di una diversa valutazione soltanto in merito alla loro rilevanza sotto il profilo disciplinare. (Conferma T.A.R. Lazio estremi omessi.)