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Sentenza

COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO....
COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO.
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III
SENTENZA 24 GIUGNO 2020, N. 4028

Nel rapporto tra il risarcimento del danno da emotrasfusione e l'indennizzo corrisposto ai sensi della l. del 25 febbraio 1992, n. 210 opera il meccanismo della compensatio lucri cum damno.
Più nel dettaglio la decisione in commento affronta la questione della definizione dei limiti operativi della compensatio lucri cum damno, ai fini della quantificazione dell'ammontare risarcitorio, tra l'importo all'uopo determinato e l'indennizzo spettante  ai sensi dell'art. 1 della l. n. 210/1992 per lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, causate da vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana.
In conformità con l'orientamento dominante nella più recente giurisprudenza il Consiglio di Stato ribadisce il principio secondo cui la compensatio lucri cum damno opera certamente in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni. Ciò che si verifica, paradigmaticamente, proprio nel caso dell'indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della l. del 25 febbraio 1992, n. 210, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, il quale pertanto deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero della salute) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.

In senso conforme: Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31543; Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 584.
Avv. Antonino Sugamele

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