IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE
Cassazione SEZ. III
SENTENZA 21 GENNAIO 2020, N. 1148
Non costituisce domanda nuova in appello la richiesta formulata dai coeredi di liquidazione "pro quota" del credito spettante al "de cuius" deceduto in corso di causa, poiché non si determina con essa una modificazione della "causa petendi", né si introduce un diverso titolo della pretesa del diritto azionato.
Si fa richiamo di Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24597 del 2019: E' consentito al creditore, anche in grado di appello, modificare la domanda originaria di condanna solidale dei convenuti in una domanda che, sulla base del medesimo titolo, sia diretta a conseguire la condanna "pro quota", perché mediante tale modifica il creditore delimita solo, sul piano quantitativo, il "petitum" fatto valere nei confronti dei singoli condebitori, che resta però, nel complesso, immutato.