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Sentenza

Separazione con addebito.  Marito ritratto in una fotografia con una donna: atteggiamenti intimi oppure colto solo
Separazione con addebito. Marito ritratto in una fotografia con una donna: atteggiamenti intimi oppure colto solo "vicino" ad una donna in un atteggiamento puramente "amicale"?
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 4899/20; depositata il 24 febbraio

ORDINANZA sul ricorso 15944-2018 proposto da: R.R. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 18, presso lo studio dell'avvocato EMILIA RICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE RAIMONDI; - ricorrente - contro R.I.; - intimata - avverso la sentenza n. 7478/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI. 
RITENUTO IN FATTO 1. R.R.  impugna l'epigrafata sentenza, con la quale la Corte d'Appello ha confermato le statuizione adottate dal giudice dí primo grado in ordine alla separazione con addebito pronunciata a carico del medesimo e alla determinazione in curo 200,00 dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all'addebitabilità della separazione in assenza di un processo logico valutativo dei fatti contestati, essendosi il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, dopo, pronunciati nei riferiti termini sulla base delle produzioni fotografica ritraenti il ricorrente in pretesi "atteggiamenti intimi con una donna", ancorché il medesimo fosse stato colto solo "vicino" ad una donna in un atteggiamento puramente "amicale"; 2) della violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine al contributo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne avendo la Corte d'Appello rigettato il gravame sul punto sebbene l'interessata avesse raggiunto i propri obiettivi professionali e godesse di un reddito adeguato. Non ha svolto attività difensiva l'intimata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente, poiché, ad onta della denunciata erroneità in diritto della decisione impugnata, ad essa si addebita più esattamente un errato apprezzamento in fatto, si prestano come tali ad una preliminare dichiarazione di inammissibilità. 3. La Corte d'Appello ha invero respinto il duplice motivo dì gravame proposto avanti a sé dal R. osservando, quanto all'addebito della separazione, che le risultanze probatorie emergenti dalle citate produzioni fotografiche «sono state correttamente valutate dal giudice di primo grado come dimostrative della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del marito», mostrando infatti il R.i «in un atteggiamento di intimità con una donna che secondo la comune esperienza induce a presumere l'esistenza tra i due di una relazione extraconiugale»; e, quanto all'assegno di mantenimento, peraltro già ridotto dal primo giudice rispetto alla determinazione adottata in sede di pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 708 cod. proc. civ., che
Avv. Antonino Sugamele

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