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Sentenza

Esecuzione immobiliare. Il Giudice ordina la pubblicità della vendita sui siti d...
Esecuzione immobiliare. Il Giudice ordina la pubblicità della vendita sui siti di cui all'articolo 490 cpc. Il delegato fa la pubblicità altrove: vendita nulla.
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 2415 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da C.S. V. (C.F.: ....) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avvocato Luisa Sisto (C.F.: SST LSU 64E62 H501Q) -ricorrente- nei confronti di C.C. (C.F.: ) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri-corso, dall'avvocato Gianni Emilio Iacobelli (C.F.: CBL GNM 63E17 A783V) G.I.G. (C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controri-corso, dall'avvocato Gianni Emilio Iacobelli (C.F.: CBL GNM 63E17 A783V) CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. (C.F.: 06374460969), quale rappresentante di SAGRANTINO ITALY S.r.l. (C.F.: 05403940967), in persona del legale rappresentante Marco Vitale 
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor-so, dall'avvocato Matteo Rignanese (C.F.: RGN MTT 62M27 D643G) -controricorrenti- nonché EQUITALIA SUD S.p.A. (C.F.: 11210661002), in persona del funzionario, rappresentante per procura, Giuseppe Giugliano rappresentato e difeso, ai fini della discussione orale, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avvocato Giuseppe Di Palma (C.F.: DPL GPP 64C28 1820V) -resistente- e INTESA SANPAOLO S.p.A. (C.F.: 06210280019), in per-sona del legale rappresentante pro tempore FBS S.p.A. (C.F.: 12248170156), quale rappresentante di MONVISO FINANCE S.r.l., in persona del legale rap-presentante pro tempore MONVISO FINANCE S.r.l. (C.F.: 03839890260), in per-sona del legale rappresentante pro tempore CONDOMINIO PARCO AURORA (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 2679/2014, depositata in data 24 ottobre 2014; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 23 maggio 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge-nerale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; l'avvocato Luisa Sisto, per il ricorrente C.i; l'avvocato Dario Greco, per delega dell'avvocato Giuseppe Di Palma, per Equitalia Sud S.p.A.. Fatti di causa Nel corso di un procedimento di esecuzione forzata promosso nei suoi confronti da Sanpaolo IMI S.p.A. (cui poi è subentrata Sagrantino Italy S.r.l., quale cessionaria del credito posto in esecuzione), nel quale erano intervenuti altri creditori, il debitore S.V.C. i ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile pignorato, sia in relazione al provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato il suo reclamo avverso gli atti del professionista delegato, sia in relazione al successivo decreto di trasferimento. Entrambe le opposizioni sono state rigettate dal Tribunale di Benevento. Ricorre il C., sulla base di cinque motivi. Resistono con distinti controricorsi gli aggiudicatari C.C.  e I.G.G., nonché Cerved Credit Management S.p.A., in rappresentanza del creditore procedente Sagrantino Italy S.r.l.. Il creditore intervenuto Equitalia Sud S.p.A. ha depositato procura al solo scopo di con-sentire al proprio difensore di partecipare alla discussione orale. La Corte ha disposto l'acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito e l'integrazione del contraddittorio nei con-fronti di tutti i creditori. Ragioni della decisione 1. Il creditore intervenuto Equitalia Sud S.p.A., che non ha svolto difese scritte, ha depositato una procura speciale ad li-tem al solo scopo di consentire al proprio difensore di parteci-pare alla discussione orale. La suddetta procura non può però ritenersi regolare. Essa in-fatti non è stata rilasciata con atto pubblico o scrittura privata e la sottoscrizione della parte in calce alla stessa risulta au-tenticata dal difensore, sebbene non redatta in calce o a mar-gine di uno degli atti processuali indicati dall'art. 83 c.p.c., il che non è consentito (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14212 del 06/07/2005, Rv. 583990 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14749 del 26/06/2007, Rv. 597465 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9462 del 18/04/2013, Rv. 626050 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014, Rv. 633402 - 01). Non è pertanto regolare la costituzione di Equitalia Sud S.p.A., che deve essere considerata mera intimata. 2. Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato nei con-fronti di tutti i creditori, oltre che degli aggiudicatari, avendo il ricorrente regolarmente e tempestivamente adempiuto dap-prima all'ordine di integrazione nei confronti di detti creditori emesso da questa Corte all'esito della pubblica udienza del 12 luglio 2017 e, successivamente, all'ordine di rinnovazione del-la notificazione del ricorso ad alcuni dei suddetti creditori, e-messo all'esito della pubblica udienza del 19 febbraio 2018. 3. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto. Omessa pubblicità sui siti internet ex artt. 490 cpc e 173 ter disp att. Cpc». Con il terzo motivo del ricorso si denunzia «Violazione ed erra-ta applicazione delle norme di diritto. artt. 490 cpc e 173 ter disp att. Cpc, art. 159 cpc, art. 2929 cc». Il primo ed il terzo motivo del ricorso - che hanno entrambi ad oggetto il regolare svolgimento della pubblicità della vendi-ta dell'immobile pignorato - risultano logicamente connessi e possono pertanto essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. È pacifico, in fatto, che la pubblicità della vendita dell'immobile pignorato sia stata effettuata utilizzando un sito internet non compreso tra quelli indicati dal decreto ministe-riale di cui all'art. 173 ter disp. att. c.p.c., attuativo della pre-visione di cui all'art. 490 c.p.c.. Deve quindi ritenersi omessa tale forma di pubblicità, obbligatoria ai sensi dell'art. 490, comma 2, c.p.c.. Secondo quanto emerge dall'ordinanza di vendita (la cui tra- scrizione è contenuta nel ricorso e che si rinviene nella produ- zione di parte del giudizio di merito) e come è del resto confermato dalla stessa sentenza impugnata, la delega conferita al professionista dal giudice dell'esecuzione prevedeva che questi dovesse individuare il sito internet sul quale effettuare la pubblicità «ai sensi del nove/lato art. 490 c.p.c.» (in parti-colare, al punto n. 6 della delega al professionista, tra le atti-vità a questi demandate, si prevede che questi debba «... pubblicare l'avviso di vendita ... .... anche in uno dei siti internet a ciò preposti ... ...»). L'espressione riproduce la formulazione dell'art. 490 c.p.c, poi specificata nell'art. 173 ter disp. att. c.p.c., che ha previsto l'emanazione di un apposito decreto ministeriale contenente l'individuazione dei siti destinati alla pubblicità telematica delle vendite. Non può quindi assolutamente condividersi l'assunto in base al quale il tribunale ha rigettato l'opposizione, per cui nella dele-ga sarebbe stato assegnato al professionista il potere di sce-gliere un qualunque sito internet ai fini della pubblicità della vendita, anche al di fuori di quelli indicati nel decreto ministe-riale (il giudice di merito riconosce, in particolare, l'illegittimità della delega sotto tale profilo, ritenendo però che essa sareb-be rimasta sanata in quanto non fatta tempestivamente valere mediante opposizione agli atti esecutivi). In realtà il potere di scelta del professionista, proprio sulla ba-se del richiamo contenuto nella delega ai "siti preposti" e, quindi, indirettamente all'art. 490 c.p.c., era certamente da intendersi come esercitabile esclusivamente nell'ambito dei si-ti autorizzati, in quanto previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 173 ter disp. att. c.p.c.. L'ordinanza di delega era quindi legittima, assegnando al de-legato la scelta del sito internet su cui effettuare la pubblicità, purché, naturalmente, nell'ambito di quelli previsti dall'art. 490 c.p.c. (e cioè quelli di cui al decreto ministeriale attuativo di cui all'art. 173 ter disp. att. c.p.c.).
Il delegato ha invece effettuato la pubblicità su un sito non compreso tra quelli "preposti", ai sensi dell'art. 490 c.p.c.. Ha quindi violato la delega, ancor prima ed oltre che la norma appena richiamata. La pubblicità obbligatoria, espressamente imposta dalla legge e dall'ordinanza di delega, è stata in definitiva omessa e ciò determina senz'altro la nullità dell'aggiudicazione e del decre-to di trasferimento, nullità opponibile agli aggiudicatari (anche ai sensi dell'art. 2929 c.c.) in quanto attinente allo svolgimen-to della stessa procedura di vendita (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 9255 del 07/05/2015, Rv. 635283 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4542 del 08/03/2016, non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 27526 del 30/12/2014, Rv. 634263 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010, Rv. 613691 - 01). La fondatezza dei motivi di ricorso in esame impone la cassa-zione della decisione impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione di nullità dell'aggiudicazione dell'immobile pignorato e del relativo decreto di trasferimento. Ciò determina altresì l'assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso, volti ad ottenere il medesimo risultato (in particolare il secondo ed il quarto, rispettivamente contenenti le censure di «Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto. art. 571 cpc»  e di «Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto per mancato esercizio del potere di cui agli artt. 586 cpc e 591 bis u.co. cpc. Omessa, insufficiente e contradditto-ria motivazione su un punto decisivo della controversia»),  ov-vero attinenti alle spese di lite (in particolare il quinto, con il quale è denunziata «ingiusta e comunque eccessiva condanna alle spese di lite»), in ordine alle quali ultime occorre comun-que nuovamente provvedere all'esito della decisione del meri-to della controversia. 
4. Sono accolti il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è per l'effetto cassata e, decidendo nel merito, l'opposizione del C. è accolta, con dichiarazione di nullità dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento im-pugnati. In considerazione della (relativamente) recente introduzione delle norme in tema di pubblicità telematica delle vendite all'epoca dei fatti, dell'oggettiva scarsa chiarezza del contenu-to della delega nonché dell'alterno andamento del merito della controversia, la Corte ritiene sussistere motivi sufficienti a giustificare l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese dell'intero giudizio, ivi inclusa la fase di legittimità. per questi motivi La Corte: accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, assor-biti gli altri, cassa per l'effetto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione, di-chiarando la nullità dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento impugnati; dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, in data 23 maggio 2019.
Avv. Antonino Sugamele

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