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Sentenza

E' illecita la collocazione sopra un marciapiede, da parte di un condomino, di u...
E' illecita la collocazione sopra un marciapiede, da parte di un condomino, di un porticato fisso in legno, stabilmente agganciato alle terrazze, per permettere l'accesso ai clienti della propria attività commerciale di ristorazione, che immuta la destinazione del marciapiede, avente per sua natura, come funzione tipica, quella di consentire il sicuro transito dei pedoni.
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 20 maggio 2019, n. 13506
In tema di condominio negli edifici, il disposto dell'art. 1102 c.c., in forza del quale ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un'utilità più intensa, o anche semplicemente diversa da quella ricavata eventualmente in concreto dagli altri comproprietari, purché non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso, presuppone, pur sempre, che l'utilità, che il condomino intenda ricavare dall'uso della parte comune, non sia in contrasto con la specifica destinazione della medesima, dovendosi, perciò, escludere la liceità della collocazione sopra un marciapiede, da parte di un condomino, di un porticato fisso in legno, stabilmente agganciato alle terrazze, per permettere l'accesso ai clienti della propria attività commerciale di ristorazione„ così immutando la destinazione del marciapiede, avente per sua natura, come funzione tipica, quella di consentire il sicuro transito dei pedoni; né rileva opporre il fatto che gli altri partecipanti possono ugualmente transitare, in quanto occorre comunque riscontrare, come avvenuto nel caso in esame, che quell'opera si traduce nell'attrazione di una porzione della cosa comune nella sfera di disponibilità esclusiva di un singolo condomino.
Avv. Antonino Sugamele

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