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Sentenza

Cancellazione del volo. prove adeguate delle cause...
Cancellazione del volo. prove adeguate delle cause
Giudice di pace Trapani, Sent., 12/11/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI

Il Giudice di Pace della sezione civile di Trapani, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 840/2018 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da

B.M., nato ad E. il (omissis) e S.T., nata ad E. il (omissis), rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Pocorobba

attori

contro

R.D., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Castioni, Roberta Bonfanti e Giovanni Ruisi

convenuta costituita

Oggetto: Azione di risarcimento danni.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione del 22/03/2018, i sigg.ri B.M. e S.T. convenivano in giudizio la compagnia aerea R., al fine di essere risarciti dei danni patrimoniali e morali subiti a seguito della cancellazione del loro volo aereo, verificatosi in data 10/12/2017 (partenza dall'aeroporto di Londra alle 17: 10 ed arrivo a Palermo alle 21: 05).

Gli attori riferivano al riguardo di essere stati costretti ad un ulteriore pernottamento nella citta londinese, affrontando così ulteriori spese aggiuntive di viaggio, ivi compreso l'acquisto di un volo di rientro con la compagnia A., per un complessivo importo di Euro 1.882,67.

Richiedevano infine il risarcimento dei danni morali subiti, quantificati nella somma omnicomprensiva di Euro 400,00.

Costituendosi in giudizio, R. preliminarmente eccepiva l'incompetenza funzionale e territoriale dell'autorità giudiziaria adita, anche alla luce di una recente pronuncia del Tribunale di Trapani (n. 433/2018) e nel merito rilevava la sussistenza di cause eccezionali (presenza di neve), cui era da addebitarsi la cancellazione del volo aereo.

Orbene, in ordine alle preliminari eccezioni, ci si riporta alla propria giurisprudenza (per tutte, Gdp Palermo ord. n. 6561/2012 R.G.), secondo cui "l'individuazione del foro competente innanzi al quale attivare una controversia giudiziale nei confronti di un vettore aereo è da operarsi alla stregua del dettato normativo di cui all'art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999".

La suindicata norma dispone che "l'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione".

La disposizione in questione individua, dunque, quattro fori alternativi innanzi al quale il passeggero ha facoltà di attivare una controversia nei confronti del vettore.

All'uopo, si osserva infatti che preliminare, e per questo essenziale, questione rispetto alla corretta individuazione del foro, come determinato dal suesposto criterio normativo, è la corretta interpretazione della norma internazionale rispetto ai criteri processuali interni.

Sul punto è bene precisare che "se da un lato non può fondatamente obiettarsi che sussista un rapporto di specialità tra la norma pattizia e quella processuale interna soprattutto in ragione della inequivoca intenzione del legislatore internazionale di dettare regole uniformi per disciplinare determinate materie attraverso regole di non controverso significato, è, parimenti, vero che il rapporto di specialità deve essere contenuto entro limiti ben precisi al fine di non correre il rischio di svuotare le norme processuali interne" (c.f.r., Gdp Palermo ord. cit.).

Sul punto si condivide un chiarificatore intervento della Suprema Corte che con la sentenza n. 15028 del 2005 ha statuito che "in materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale la normativa internazionale uniforme richiama i fori alternativi solo come criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza, che rimane soggetta al regime interno dello stato in cui l'attore decide di intraprendere il giudizio".

La Suprema Corte ha, quindi, chiarito che il criterio di cui all'art. 33 della Convenzione di Montreal individua, in maniera tra loro concorrente, collegamenti finalizzati alla determinazione dell'autorità giurisdizionale competente a decidere sulla controversia.

Il criterio attiene, in definitiva, alla sola determinazione della giurisdizione e non già della competenza che, al contrario, rimane regolata dalle norme processuali interne.

Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di merito è, sul punto, pressoché concorde (ex multis, Giudice di Pace di Caserta 11.04.2007, Giudice di Pace di Roma, sez. V, 29.09.2006, Giudice di Pace di Udine 02.03.2006, Giudice di Pace di San Donà di Piave 20.01.2006).

Ciò premesso, il profilo di problematicità che trae origine dalla lettura della norma nella sua originale formulazione è quello relativo al termine "tribunal" usato nella versione in lingua inglese.

A tal proposito, dalle citate pronunce (cui si aggiungono le sentenze del Giudice di Pace di Rapallo del1 7.11.2003 e del Giudice di Pace di Roma del 07.02.2002) si evince che "il termine "tribunale" non determini né individui una competenza funzionale poiché il termine suddetto deve essere interpretato con "Ufficio Giudiziario" e non come uno specifico ed inequivoco riferimento al peculiare ufficio giudiziario presente nel nostro ordinamento. Tale norma si riferisce infatti a qualsiasi organo giurisdizionale che eserciti la funzione di sua competenza in base alle normali regole processuali del proprio stato di appartenenza"; così, nello specifico, il Giudice di Pace di Roma, nella sentenza del 14.07.2000" (c.f.r., Gdp Palermo ord. cit.).

Nel caso di specie - come lo scrivente ha già affermato in una propria recente pronuncia (Gdp Palermo, sent. n. 2816/2014) - si applica dunque "la disciplina del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) che, in materia di contratti a distanza, stabilisce come sede del foro competente quella di residenza o domicilio eletto del consumatore.

In particolare, se il contratto è concluso on-line da un consumatore (come risulta emerso nella fattispecie per cui è causa, n.d.r.), la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene "concluso il contratto nel luogo in cui il passeggero riceve conferma dell'acquisto del biglietto, ossia il luogo di residenza del consumatore" (così, Cass. Civ. 13642/2006; Cass. Civ. 11282/2001".

In riferimento poi a quanto statuito dal Tribunale di Trapani, con la recente pronuncia n. 433/2018, esaminando lo stralcio della sentenza riportato da parte convenuta nei suoi scritti difensivi, non può condividersi il dictum del giudice adito in funzioni d'appello ove lo stesso afferma che "il Giudice di Pace abbia errato nel ritenere nulla la clausola stipulata dalle parti in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 206 del 2005, atteso che l'eventuale valutazione della validità della clausola andava condotta alla luce del diritto irlandese o del diritto comunitario...si ritiene che la clausola negoziale...si sottragga al sindacato di vessatorietà imposto dalla disciplina comunitaria...in materia di tutela generale del consumatore".

Sul punto, è bene chiarire infatti che il nostro Codice del Consumo è stato emanato con il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ai fini di un complessivo riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, riassetto che comprende la maggior parte delle disposizioni emanate dall'Unione Europea nel corso degli ultimi venticinque anni per la protezione del consumatore.

I principi a cui il corpus normativo si ispira, dunque, traggono la loro origine in primis dalle pronunce della Corte di Giustizia Europea, e in secundis dalle direttive europee, succedutesi nel corso del tempo.

In particolare, si rileva che il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 (in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori) ha introdotto nel nostro paese maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori, in particolare, nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dai locali commerciali, atteso che il legislatore (al pari del giudice) comunitario ha inteso tutelare maggiormente i diritti del consumatore, quale soggetto debole del rapporto contrattuale.

In tale, rinnovato, contesto si deve pertanto inquadrare, e rileggere, la disciplina sulle clausole vessatorie, introdotta dalla Direttiva 93/13/CE, e recepita nel nostro ordinamento con L. n. 52 del 1996 (originariamente contenuta negli articoli dal 1469 bis al 1469 sexies del codice civile, ma oggi collocata all'interno del Codice del Consumo, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, agli artt. 33 e ss.).

Orbene, il giudizio di vessatorietà di una clausola, in linea di principio, presuppone che vi sia stata una predisposizione unilaterale del contratto da parte del professionista tale da impedire una contrattazione specifica sulle condizioni contrattuali (cfr. art. 34 ult. c. D.Lgs. n. 206 del 2005) e che ad essa sia seguito un disequilibrio della posizione del consumatore nel contesto contrattuale: sul punto, chiara risulta la giurisprudenza comunitaria e nazionale, laddove afferma che è onere della controparte (ossia, il professionista) provare che le clausole del contratto sono state oggetto di specifica trattativa con il consumatore, ancorché unilateralmente predisposte, e che l'assetto contrattuale complessivo è tale da annullare ogni squilibrio a scapito del consumatore.

In particolare, l'art. 33 c. 1 genericamente definisce vessatorie "le clausole che determinano uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti", vale a dire uno squilibrio dei reciproci diritti e obblighi in misura significativa (cfr. art. 34 c. 2), considerata la natura del bene o servizio oggetto del contratto nonché le circostanze esistenti al tempo della sua conclusione, le altre clausole presenti o il contenuto di un altro contratto al primo collegato o da esso dipendente (cfr. art. 34 c. 2).

Sulla scorta di quanto rilevato, si riafferma pertanto il giudizio di vessatorietà, e conseguentemente, di inefficacia, in merito alle clausole che - come nella fattispecie per cui è causa - stabiliscono come sede del foro competente una località diversa da quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (c.f.r., Cass. Civ. 28 giugno 2005, n. 13890 23 febbraio 2007, n. 4208, secondo cui "ai sensi dell'art. 1469-bis c.c., la presunzione di vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore", con la conseguenza che "in assenza di trattativa individuale, la clausola derogatoria abusiva o vessatoria è colpita da inefficacia": vedasi, Cass. 21 maggio 2008, n. 13051; Cass. 6 settembre 2007, n. 18743; Cass. 23 febbraio 2007, n. 4208).

Ciò posto, va ritenuta la propria competenza funzionale e territoriale in ordine alla cognizione della presente controversia.

Venendo al merito della presente controversia, si ritiene la fondatezza giuridica delle domande spiegate dagli attori nei confronti di parte convenuta, in quanto adeguatamente documentate e provate ex art. 2697 c.c.

In subiecta materia, peraltro l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte afferma "la risarcibilita' dei danni patiti dagli utenti di compagnie aeree per l'inadempimento nell'esecuzione del contratto di trasporto, allorquando il vettore non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ex art. 942 cod. nav., ovvero non provi l'impossibilita' della prestazione derivata da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c."(per tutte, Cass. Civ. 25/08/1992 n. 9854).

In buona sostanza - continua la Cassazione - la disposizione citata "stabilisce una presunzione di responsabilita' a carico del vettore. Per liberarsi della quale, il vettore è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".

Nel caso di specie, parte convenuta si limitava ad addebitare la cancellazione del volo aereo all'esistenza di circostanze eccezionali, di cui tuttavia non forniva un'adeguata e chiara prova al riguardo, onde non si dimostrava in grado di compiutamente fornire la prova liberatoria posta a suo carico.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene legittimo il diritto degli attori B.M. e S.T. al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, in conseguenza della cancellazione del loro volo aereo da parte di R., danni che appare opportuno quantificare nell'importo complessivo di Euro 1.882,67 (di cui Euro 1.364,12 per acquisto di biglietti aerei; Euro 197,52 per spese di pernottamento; Euro 147,91 per costi di trasporto; ed Euro 173,12 per pasti e bevande).

Sulla scorta di quanto dedotto dagli attori, non si riconosce, per converso, alcun danno di carattere non patrimoniale, in linea con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "non tutti i pregiudizi o disagi non pecuniari sono risarcibili, ma solo quelli espressamente dichiarati tali dalla legge, ovvero derivanti dalla lesione di valori inviolabili della persona"(Cass. Civ.15022/2005), con la conseguenza che, in questo come negli altri casi, non può sussistere un generico danno non patrimoniale, ma un danno da lesione di valori costituzionalmente tutelati, danno che, visto in quest'ottica, va provato ex art. 2697 c.c., e non già solamente enunciato, come viceversa emerge dagli atti di causa.

Le spese di lite seguono infine la soccombenza e si determinano, in base ai parametri vigenti, nell'importo di Euro 780,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice.
P.Q.M.

Visti gli articoli di legge citati;

In parziale accoglimento delle domande attoree, spiegate dai sigg.ri B.M. e S.T. in data 22/03/18, dichiara la responsabilita' della convenuta R.D. per la cancellazione del volo aereo FR3918 del 10/12/17.

Condanna pertanto R.D., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dell'importo complessivo di Euro 1.882,67, in favore degli attori B.M. e S.T..

Condanna infine la convenuta R.D., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla refusione delle spese processuali, ammontanti ad Euro 780,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice.

Così deciso in Trapani, il 12 novembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2018. 

La compagnia aerea non può limitarsi ad addebitare la cancellazione del volo aereo all'esistenza di circostanze eccezionali senza fornirne un'adeguata e chiara prova, omettendo fornire la prova liberatoria posta a suo carico. In assenza della predetta prova, è legittimo il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza della cancellazione del volo.
Avv. Antonino Sugamele

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