Anni 1 di reclusione e 500 euro di multa.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-11-2018) 19-12-2018, n. 57461
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -
Dott. MORELLI Francesca - Consigliere -
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere -
Dott. MOROSINI Elisabetta - rel. Consigliere -
Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/10/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MOROSINI Elisabetta Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di S.G. per il reato di furto in abitazione, aggravato da violenza sulle cose, rideterminando la pena in quella di anni uno di reclusione ed Euro 500 di multa, quale aumento per la continuazione sulla pena inflitta dal giudice per l'udienza preliminare di Trapani con sentenza del 24 ottobre 2016, irrevocabile il 26 aprile 2017.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge in punto di determinazione della pena.
Sostiene il ricorrente che l'applicazione, in continuazione, della pena, ridotta per il rito abbreviato, di anni uno di reclusione ed Euro 500 di multa per un solo episodio di furto risulterebbe ictu oculi sproporzionata se rapportata al benevolo trattamento applicato dal giudice per l'udienza preliminare che, giudicando fatti ben più gravi, uniti in continuazione con quello in rassegna, aveva applicato la pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.800 di multa, quale complessivo aumento ex art. 81 c.p., comma 2, per tre episodi di rapina e sette di furti in abitazione.
La Corte di appello avrebbe applicato un aumento di pena eccessivamente afflittivo, discostandosi dalle valutazioni espresse dal giudice per l'udienza preliminare, il quale aveva valorizzato la confessione resa dall'imputato, i motivi di salute, la necessità di adeguare la pena al fatto e la collaborazione fattiva con la giustizia che aveva condotto all'arresto di altri soggetti.
Tornerebbe applicabile, in via analogica, il principio dettato per la fase esecutiva secondo cui il giudice non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quella fissata in fase di cognizione.
Ad avviso del ricorrente pena congrua sarebbe quella di mesi quattro di reclusione ed Euro 618 di multa, ovvero un terzo del minimo edittale della pena prevista per il reato di cui all'art. 624 - bis cod. pen..
3. Il ricorso è infondato.
4. Il ricorrente denuncia soltanto il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), che riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale, ossia la sua inosservanza, ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto.
La Corte di appello non ha violato alcuna norma di legge. Non la regola di cui all'art. 81 c.p., commi 1 e 2, che consente l'aumento fino al triplo della pena stabilita per la violazione più grave, nè la previsione di cui al comma 3 del citato articolo che vieta di applicare, in sede di cumulo giuridico, una pena superiore al cumulo materiale: nella specie la pena applicata in continuazione (anni uno di reclusione ed Euro 500 di multa) è inferiore a quella autonomamente stabilita per il reato satellite dal giudice di primo grado (anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 600 di multa).
Mentre è priva di fondamento giuridico la pretesa del ricorrente di imporre alla Corte di appello il metodo di calcolo adottato da altro giudice per fatti analoghi.
5. Discende il rigetto del ricorso consegue e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018